Sez. L, Sentenza n. 10438 del 22/06/2012 (Rv. 622919 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO | Personale insegnante nella provincia di Bolzano - Qualificazione statale del rapporto di impiego - Fondamento - Conseguenze - Domanda dell'insegnante relativa alla cessazione dal servizio - Legittimazione passiva - Titolarità - Statale.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO
In tema di stato giuridico del personale insegnante nella provincia di Bolzano, la c.d. provincializzazione delle attribuzioni statali, delegate agli organi provinciali ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 670 del 1972 e 1 del d.lgs. n. 434 del 1996, non ha innovato la qualificazione del personale medesimo, rimasto alle dipendenze dello Stato, come confermano il tenore letterale delle disposizioni di delega ("ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante") e la previsione, ivi contenuta, della ricorribilità al Ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti degli intendenti scolastici provinciali. Ne consegue che rispetto alla domanda dell'insegnante di una scuola di Bolzano, relativa alla cessazione del rapporto di impiego (nella specie, per dispensa dal servizio), la legittimazione passiva appartiene allo Stato.
Riferimenti normativi: DPR 31/08/1972 num. 670 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/1996 num. 434 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)