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Sez. L, Sentenza n. 18263 del 28/11/2003 (Rv. 568552 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - Dovere del giudice tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Difetto di specifica contestazione - Conseguenze - Limiti - Tardività della costituzione - Preclusione alla contestabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568552-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In relazione alle opzioni difensive del convenuto occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (quale, per la prescrizione, l'art. 2938 cod. civ.), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità di ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi - e, a maggior ragione, l'inesistenza di fatti costitutivi - ove risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Peraltro, il difetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del convenuto può avere rilievo, nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, rendendo inutile la prova dei fatti costitutivi della domanda non conoscibili d'ufficio dal giudice, mentre non rileva, ai fini della tempestività della contestazione, la tardività della costituzione in giudizio, in quanto può configurarsi una preclusione (argomentabile dal sistema) alla contestabilità soltanto sul presupposto - non ravvisabile nel solo fatto della contumacia - di un atteggiamento originario di non contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)