Sez. 2, Sentenza n. 21616 del 15/11/2004 (Rv. 578354 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE | Inerzia del creditore - Azione surrogatoria - Esperibilità da parte di possibile chiamato alla successione "mortis causa" del soggetto inerte - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE
La possibilità di essere chiamato, in qualità di legittimario, alla successione "mortis causa" di altra persona ancora in vita non integra una situazione giuridica tutelabile in sè, nè si risolve in una ragione di credito idonea a legittimare l'interferenza nella sfera giuridica dell'altro soggetto (nel caso, esercitando un suo diritto, ad esso surrogandosi ex art. 2900 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)