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Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 9 (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Responsabilità dell’alta dirigenza

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare, nell’attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l’impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2004/39/CE sia attribuita all’alta dirigenza e, se opportuno, alla funzione di vigilanza. In particolare, l’alta dirigenza e, se opportuno, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l’efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2004/39/CE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che l’alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 6, 7 e 8, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.

3. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che la funzione di vigilanza, qualora esista, riceva regolarmente relazioni scritte sulle stesse materie.

4. Ai fini del presente articolo, per «funzione di vigilanza» si intende la funzione responsabile, nell’ambito di un’impresa di investimento, della vigilanza dell’alta dirigenza.

Art. 10 (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Trattamento dei reclami

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere procedure efficienti e trasparenti, ai fini del trattamento ragionevole e tempestivo dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e di conservare la registrazione di ogni reclamo e delle misure adottate per risolvere il problema sollevato.

Art. 11 (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Definizione di operazione personale

Ai fini degli articoli 12 e 25, per «operazione personale» si intende un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) il soggetto rilevante deve agire al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;

  2. b) l’operazione deve essere eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

    1. i) il soggetto rilevante;

    2. ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;

    3. iii) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione.

Art. 12 (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Operazioni personali

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere disposizioni adeguate per impedire le seguenti attività ai soggetti rilevanti che siano coinvolti in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 1, punto 1), della direttiva 2003/6/CE o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per clienti nell’esercizio dell’attività svolta per conto dell’impresa:

  1. a) realizzare operazioni personali che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

    1. i) tali operazioni sono vietate ai predetti soggetti dalla direttiva 2003/6/CE;

    2. ii) tali operazioni comportano l’abuso o la divulgazione scorretta di tali informazioni confidenziali;

    3. iii) tali operazioni confliggono, o vi è la probabilità che confliggano, con gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in virtù della direttiva 2004/39/CE;

  2. b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) o dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’articolo 47, paragrafo 3;

  3. c) fatto salvo l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l’altra persona compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

    1. i) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) o dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’articolo 47, paragrafo 3;

    2. ii) consigliare o sollecitare un’altra persona a realizzare dette operazioni.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che:

  1. a) tutti i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall’impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1;

  2. b) l’impresa venga informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all’impresa di individuare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l’impresa di investimento deve assicurare che l’impresa alla quale l’attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni all’impresa di investimento;

  3. c) le operazioni personali notificate all’impresa o da essa individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

  1. a) le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell’ambito del quale non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita;

  2. b) le operazioni personali su quote di organismi di investimento collettivo i quali soddisfino le condizioni per beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva 85/611/CEE o siano soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.

Sezione 2. Esternalizzazione

Art. 13 (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Definizione di funzione operativa essenziale e importante

1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE, una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell’impresa di investimento di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2004/39/CE, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Senza pregiudizio dello status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1:

  1. a) la prestazione all’impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento dell’impresa, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all’impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell’impresa;

  2. b) l’acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Art. 14 (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Condizioni per l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2004/39/CE e osservino in particolare le condizioni seguenti:

  1. a) l’esternalizzazione non deve determinare la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;

  2. b) non devono essere alterati il rapporto e gli obblighi dell’impresa di investimento nei confronti della sua clientela ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

  3. c) non deve essere messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’impresa di investimento deve soddisfare per poter essere autorizzata e per conservare tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE;

  4. d) non deve essere soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’impresa.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di agire con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Le imprese di investimento adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) il fornitore di servizi deve disporre della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

  2. b) il fornitore di servizi deve prestare i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l’impresa deve dotarsi di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;

  3. c) il fornitore deve sorvegliare adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestire in modo appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione;

  4. d) devono essere adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

  5. e) l’impresa di investimento deve conservare la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e deve controllare tali funzioni e gestire tali rischi;

  6. f) il fornitore di servizi deve informare l’impresa d’investimento di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

  7. g) l’impresa di investimento deve poter porre termine, se necessario, all’accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;

  8. h) il fornitore di servizi deve collaborare con le autorità competenti per l’impresa di investimento per quanto riguarda le attività esternalizzate;

  9. i) l’impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti pertinenti devono avere effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; e le autorità competenti devono essere in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

  10. j) il fornitore di servizi deve garantire la protezione delle informazioni riservate relative all’impresa di investimento e ai suoi clienti;

  11. k) l’impresa di investimento e il fornitore di servizi devono adottare, applicare e mantenere un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell’attività esternalizzati.

3. Gli Stati membri prescrivono che i diritti e gli obblighi rispettivi dell’impresa di investimento e del fornitore di servizi siano chiaramente distribuiti e specificati in un accordo scritto.

4. Gli Stati membri prevedono che, quando l’impresa di investimento e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l’impresa di investimento può, ai fini dell’osservanza del presente articolo e dell’articolo 15, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente ai requisiti della presente direttiva.

Art. 15 (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Fornitori di servizi situati in paesi terzi

1. In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 14, gli Stati membri prescrivono che, quando l’impresa di investimento esternalizza il servizio d’investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti al dettaglio affidandolo ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo, essa assicuri che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il fornitore di servizi deve essere autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio e deve essere soggetto a vigilanza prudenziale;

  2. b) vi deve essere un adeguato accordo di cooperazione tra l’autorità competente dell’impresa di investimento e l’autorità di vigilanza del fornitore di servizi.

2. Qualora una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, l’impresa di investimento può esternalizzare i servizi di investimento ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo solo se tale impresa notifica preventivamente all’autorità competente l’accordo di esternalizzazione e tale autorità non solleva obiezioni in merito a tale accordo entro un periodo di tempo ragionevole a decorrere dalla ricezione di tale notifica.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri pubblicano, o prescrivono alle autorità competenti di pubblicare, una dichiarazione sulla politica di esternalizzazione di cui al paragrafo 2. Tale dichiarazione contiene esempi di casi in cui l’autorità competente non muoverebbe o è improbabile che muoverebbe obiezioni ad un’esternalizzazione di cui al paragrafo 2, laddove una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte. Essa include una chiara spiegazione della ragione per cui l’autorità competente ritiene che in tali casi l’esternalizzazione non pregiudicherebbe la capacità delle imprese di investimento di adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 14.

4. Il presente articolo non limita gli obblighi incombenti alle imprese di investimento di adempiere ai requisiti di cui all’articolo 14.

5. Le autorità competenti pubblicano un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali abbiano concluso accordi di cooperazione che siano appropriati ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b).

Sezione 3. Salvaguardia delle attività della clientela

Art. 16 (Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE) Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

1. Gli Stati membri prescrivono che, per salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, le imprese di investimento devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a) conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di pertinenza delle imprese stesse;

  2. b) conservare le registrazioni e mantenere i conti secondo modalità che ne garantiscano l’esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto della clientela;

  3. c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;

  4. d) adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela depositati presso terzi ai sensi dell’articolo 17 siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti all’impresa di investimento e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;

  5. e) adottare le misure necessarie per garantire che i fondi della clientela depositati, conformemente all’articolo 18, presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all’impresa di investimento;

  6. f) introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

2. Qualora, per ragioni connesse con il diritto applicabile, in particolare con la normativa in materia di proprietà o di insolvenza, le disposizioni adottate da un’impresa di investimento conformemente al paragrafo 1 per tutelare i diritti della clientela non siano sufficienti per conformarsi agli obblighi stabiliti dall’articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri prescrivono le misure che le imprese di investimento devono adottare per conformarsi ai predetti obblighi.

3. Qualora il diritto vigente nel paese nel quale siano detenuti i fondi o gli strumenti finanziari della clientela impedisca alle imprese di investimento di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera d) o e), gli Stati membri prescrivono requisiti che abbiano un effetto equivalente in termini di salvaguardia dei diritti della clientela.

Art. 17 (Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) Deposito degli strumenti finanziari della clientela

1. Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari da loro detenuti per conto della loro clientela su uno o più conti aperti presso terzi, purché esse esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni che disciplinano la detenzione e la custodia di tali strumenti finanziari. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di tenere conto della competenza e della reputazione di cui tali terzi godono sul mercato, nonché di ogni requisito giuridico o pratica di mercato in materia di detenzione di tali strumenti finanziari che potrebbero ledere i diritti della clientela.

2. Se la custodia degli strumenti finanziari per conto di un’altra persona è soggetta ad una regolamentazione e ad una vigilanza specifiche nel paese in cui l’impresa di investimento intende depositare gli strumenti finanziari della clientela presso un terzo, gli Stati membri assicurano che l’impresa non li depositi nel predetto paese presso un terzo che non sia soggetto a tale regolamentazione e vigilanza.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non depositino strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un’altra persona, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;

  2. b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest’ultimo richiede all’impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Art. 18 (Articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Deposito dei fondi della clientela

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di depositare senza indugio i fondi della clientela, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

  1. a) una banca centrale;

  2. b) un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2000/12/CE;

  3. c) una banca autorizzata in un paese terzo;

  4. d) un fondo del mercato monetario riconosciuto.

Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione)10, per quanto concerne i depositi, ai sensi della predetta direttiva, detenuti da tali enti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo che sia autorizzato conformemente alla direttiva 85/611/CEE o che sia soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un’autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

  1. a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore netto delle attività dell’impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale investito maggiorato degli utili;

  2. b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;

  3. c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se ciascuna agenzia di rating competente che lo abbia valutato gli ha assegnato la valutazione del merito di credito più elevata disponibile. Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità. Ai fini del secondo comma, un’agenzia di rating è considerata competente se pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed è un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

3. Gli Stati membri prescrivono che, quando le imprese di investimento non depositano i fondi della clientela presso una banca centrale, esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell’ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi. Gli Stati membri assicurano in particolare che le imprese di investimento tengano conto della competenza e della reputazione di cui detti enti o fondi del mercato monetario godono sul mercato, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei clienti, nonché di ogni requisito giuridico o regolamentare o di ogni pratica di mercato in materia di detenzione di fondi della clientela che possano ledere i diritti di tale clientela. Gli Stati membri assicurano che i clienti abbiano il diritto di opporsi al deposito dei loro fondi presso un fondo del mercato monetario riconosciuto.

Art. 19 (Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela

1. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da loro detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un altro cliente dell’impresa, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all’uso degli strumenti a determinate condizioni, attestato, nel caso di un cliente al dettaglio, dalla sua firma o da un meccanismo alternativo equivalente;

  2. b) gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

2. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, non sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus deve aver dato il suo consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a);

  2. b) l’impresa di investimento deve essere dotata di sistemi e di controlli che garantiscano che verranno utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Le registrazioni dell’impresa di investimento contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull’utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Art. 20 (Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE) Relazioni dei revisori dei conti esterni

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’impresa sull’adeguatezza delle disposizioni adottate dall’impresa in applicazione dell’articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE e della presente sezione.

Sezione 4. Conflitti di interesse

Art. 21 (Articolo 13, paragrafo 3, e articolo 18 della direttiva 2004/39/CE) Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti

Gli Stati membri assicurano che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerino se l’impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento, sia per altra ragione:

  1. a) è probabile che l’impresa o tale soggetto realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;

  2. b) l’impresa o tale soggetto hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente;

  3. c) l’impresa o tale soggetto hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

  4. d) l’impresa o tale soggetto svolgono la stessa attività del cliente;

  5. e) l’impresa o tale soggetto ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Art. 22 (Articolo 13, paragrafo 3, e articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Politica di gestione dei conflitti di interesse

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di elaborare, applicare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto ed essere adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 deve avere il seguente contenuto:

  1. a) deve consentire di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto dell’impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

  2. b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le misure previste al paragrafo 2, lettera b), siano volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell’impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e per la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano quelle tra le seguenti che sono necessarie e idonee perché l’impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:

  1. a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

  2. b) la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono confliggere, ivi compresi quelli dell’impresa;

  3. c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

  4. d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante esegue i servizi di investimento o accessori o le attività di investimento;

  5. e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.

4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni da comunicare ai clienti, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, siano fornite su un supporto durevole e siano sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente, da consentire a tale cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Art. 23 (Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall’impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Art. 24 (Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Ricerca in materia di investimenti

1. Ai fini dell’articolo 25, per «ricerca in materia di investimenti» si intendono ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) esse vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;

  2. b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall’impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE.

2. Una raccomandazione del tipo rientrante nell'ambito di applicazione dell’articolo 1, punto 3), della direttiva 2003/125/CE, ma relativa agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, viene trattata come una comunicazione di marketing ai fini della direttiva 2004/39/CE e gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono o diffondono la raccomandazione di assicurare che sia chiaramente identificata come tale. Inoltre gli Stati membri prescrivono a tali imprese di assicurare che le raccomandazioni di questo tipo contengano l’avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

Art. 25 (Articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Requisiti di organizzazione supplementari applicabili nel caso in cui un’impresa produca e diffonda ricerca in materia di investimenti

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono ricerca in materia di investimenti, o dispongono la produzione di ricerca in materia di investimenti, che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, di assicurare l’attuazione di tutte le misure di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti e ad altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali la ricerca in materia di investimenti viene diffusa.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 di adottare disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non devono realizzare operazioni personali o negoziare, salvo che in qualità di market maker agendo in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine di un cliente non sollecitato, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l’impresa di investimento, su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

  2. b) nelle situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti non devono realizzare operazioni personali su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l’accordo preliminare di un membro del servizio giuridico o della funzione di controllo della conformità dell’impresa;

  3. c) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono accettare incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell’oggetto della ricerca in materia di investimenti;

  4. d) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono promettere agli emittenti un trattamento positivo nella loro ricerca;

  5. e) gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non devono, prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, essere autorizzati ad esaminare un progetto della ricerca in materia di investimenti per verificare l’accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per altri fini diversi dalla verifica dell’adempimento delle obbligazioni giuridiche dell’impresa, se il progetto include una raccomandazione o un prezzo obiettivo.

Ai fini del presente paragrafo, «strumento finanziario correlato» significa uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.

3. Gli Stati membri esentano le imprese di investimento, che diffondono al pubblico o ai clienti ricerca in materia di investimenti prodotta da un’altra persona, dall’obbligo di conformarsi al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non deve essere un membro del gruppo al quale appartiene l’impresa di investimento;

  2. b) l’impresa di investimento non deve modificare sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;

  3. c) l’impresa di investimento non deve presentare la ricerca in materia di investimenti come ricerca da essa stessa prodotta;

  4. d) l’impresa di investimento deve verificare che l’autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che includono tali obblighi.

Capo III. Condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento

Sezione 1. Incentivi

Art. 26 (Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Incentivi

Gli Stati membri assicurano che si consideri che le imprese di investimento non agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti, se, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie ad eccezione di:

  1. a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o una persona per conto del cliente;

  2. b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. i) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;

    2. ii) il pagamento di competenze o commissioni o la concessione di prestazioni non monetarie deve essere volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’impresa dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

  3. c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi di investimento o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, ai fini della lettera b), punto i), di comunicare i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica, purché si impegnino a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente ed onorino tale impegno.

Sezione 2. Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti

Art. 27 (Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che esse indirizzano a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o che esse distribuiscono in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute, soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono includere il nome dell’impresa di investimento. Devono essere accurate ed in particolare non devono sottolineare gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti. Devono essere sufficienti e presentate in modo da essere con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute. Non devono mascherare, minimizzare od oscurare elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o persone che prestano servizi di investimento o accessori, devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. a) il raffronto deve avere un senso e deve essere presentato in modo corretto ed equilibrato;

  2. b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto devono essere specificate;

  3. c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto devono essere indicati.

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) tale indicazione non deve costituire l’elemento centrale della comunicazione;

  2. b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni immediatamente precedenti, o l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a 5 anni, oppure riguardanti un periodo più lungo eventualmente deciso dall’impresa e in ogni caso tali dati devono essere basati su periodi completi di 12 mesi;

  3. c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni devono essere chiaramente indicati;

  4. d) le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

  5. e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni devono indicare chiaramente di che valuta si tratta e avvertire che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

  6. f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) le simulazioni dei risultati passati devono essere basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

  2. b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f);

  3. c) le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando le informazioni contengono dati sui risultati futuri, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) non devono basarsi su simulazioni di risultati passati o farvi riferimento;

  2. b) devono basarsi su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

  3. c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

  4. d) devono contenere l’avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, devono indicare in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

8. Le informazioni non devono utilizzare il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i prodotti o i servizi dell’impresa di investimento.

Art. 28 (Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento notifichino ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che l’impresa di investimento ha classificato di recente, come richiesto dalla direttiva 2004/39/CE, la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla predetta direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento informino i clienti, su un supporto durevole, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, le quali possono agire o su loro iniziativa o su richiesta del cliente:

  1. a) a trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE;

  2. b) a trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II, parte I, della direttiva 2004/39/CE.

Art. 29 (Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Obblighi generali di informazione nei confronti dei clienti

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che tale cliente o potenziale cliente sia vincolato da qualsiasi accordo per la prestazione di servizi di investimento o accessori, o prima della prestazione di tali servizi qualora essa sia precedente, le seguenti informazioni:

  1. a) i termini di qualsiasi accordo del tipo suddetto;

  2. b) le informazioni di cui all’articolo 30 riguardanti tale contratto o tali servizi di investimento o accessori.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori a tali clienti.

3. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti professionali le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, in tempo utile prima della prestazione del servizio in questione.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (quando esso non costituisce un supporto durevole), purché le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, nelle circostanze seguenti, di fornire al cliente al dettaglio le informazioni di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che tale cliente sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori e le informazioni di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l’inizio della prestazione del servizio:

  1. a) l’impresa non ha potuto rispettare i termini specificati ai paragrafi 1 e 2 in quanto, su richiesta del cliente, l’accordo è stato concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce all’impresa di fornire le informazioni conformemente al paragrafo 1 o 2;

  2. b) in tutti i casi in cui l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE11, non prescrive altrimenti, l’impresa di investimento adempie agli obblighi di cui al predetto articolo in relazione al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, agendo come se tale cliente o potenziale cliente fosse un «consumatore» e l’impresa di investimento fosse un «fornitore» ai sensi della predetta direttiva.

6. Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento notifichi al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in virtù degli articoli da 30 a 33 che sia pertinente per un servizio che l’impresa fornisce a tale cliente. Tale notifica viene fatta su un supporto durevole, se le informazioni alle quali si riferisce vengono fornite su un supporto durevole.

7. Gli Stati membri richiedono alle imprese di investimento di assicurarsi che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Gli Stati membri assicurano che, quando una comunicazione di marketing contiene un’offerta o un invito della seguente natura e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa includa le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

  1. a) offerta a concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

  2. b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

Tuttavia il primo comma non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.