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Sez. 1, Sentenza n. 1348 del 31/01/2012 (Rv. 621244 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 - Determinazione della quota - Criteri - Riferimento alla durata del matrimonio - Necessità - Fondamento - Cessazione della convivenza - Rilevanza - Esclusione - Convivenza di fatto precedente le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621244-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)