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Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 07/11/1973 Ud. (dep. 16/03/1974) Rv. 126477 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONDANNE SUCCESSIVE AI FATTI PER CUI SI PROCEDE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126477-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONDANNE SUCCESSIVE AI FATTI PER CUI SI PROCEDE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*

Il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, inteso alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, legittimamente puo fare riferimento alla personalita dell'imputato, la quale puo essere lumeggiata, fra l'altro, da tutti i suoi precedenti penali, sia anteriori sia posteriori al reato preso in esame. Bene, pertanto, l'applicazione dell'art 62 bis, cod pen puo essere negata con il richiamo a condanne posteriori alla data di consumazione di detto reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)