Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 46 Esame ed approvazione della cauzione
1. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il prefetto, sentito il comune e l'intendente di finanza, ne dichiara l'idoneita' con apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di finanza.
2. In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a cura del sindaco, a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni alla integrazione della cauzione o della relativa documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari.
3. Se l'esattore non provvede nel termine stabilito il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare una proroga del termine nominando, se del caso, un sorvegliante.
4. Il decreto di decadenza comporta l'incameramento a favore del comune della somma depositata ai sensi dell'art. 22 n. 5, ferma restando la responsabilita' dell'esattore decaduto per le spese sostenute dal comune per il conferimento della esattoria e per gli eventuali danni.26
Art. 47 Adeguamento della cauzione nel corso del decennio
1. Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni.
2. Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell'art. 40, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.
3. Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante.
Art. 48 Sostituzione della cauzione
1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso.
Art. 49 Vigilanza sulla cauzione
1. L'intendente di finanza, il comune, gli enti interessati e il ricevitore provinciale sono tenuti a segnalare al prefetto qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione.
2. Spetta al comune di controllare il pagamento dei premi di assicurazione.
3. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate alla scadenza di ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino a quando non sia intervenuto il decreto di svincolo della cauzione.6
Art. 50 Svincolo della cauzione
1. La cauzione e' svincolata al termine della gestione purche' non sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati.
2. Lo svincolo e' disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati.
3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli.6
Capo III. Contratto esattoriale
Art. 51 Stipulazione del contratto
1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale.
2. Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed e' dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ed imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori.
3. Al contratto e' allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante.
4. Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, e' trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale.
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036
Art. 53 Cessione dell'esattoria
1. La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto,
sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo
accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.
2. Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella gia' prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario.
3. La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa.6
Art. 54 Eredi dell'esattore
1. L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilita' previste dagli articoli 8 e 18, e' obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano piu' eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione.
2. In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art 101.
3. All'erede o al coerede designato e' rilasciata la patente a norma dell'art. 55.
4. L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, puo' chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purche' sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco.
5. Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'art. 53.6
Art. 55 Patente dell'esattore
1. Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualita' e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione.
2. La patente e' rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario, per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purche' sia stata prestata la cauzione.
3. Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico mediante affissione di appositi avvisi, le generalita' dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio.6
Capo IV. Diritti e obblighi dell'esattore
Sezione I. Diritti dell'esattore
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036
Art. 57 Compensi e spese nei casi di procedura delegata
1. Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante.
2. Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non e' sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
3. L'esattore delegato non puo' imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante.6
Art. 58 Dilazione e sospensione dei versamenti
1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dello esattore.
2. Se per fatti non imputabili all'esattore e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative
entrate.6
Sezione II. Obblighi dell'esattore
Art. 59 Sede dell'esattoria
1. L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria.
2. L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, puo' modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore.
3. Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico.
4. L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza, dall'ufficiale esattoriale.6
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036
Art. 61 Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti
1. L'esattore deve conservare i ruoli, i registri e gli altri atti per cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale e provvede alla consegna di essi, dopo il decorso di tale termine, in conformita' alle istruzioni impartite dall'intendente di finanza.
2. Nelle esattorie consorziali devono essere tenuti distinti gli atti e le contabilita' relativi a ciascun Comune.6
Art. 62
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036
Art. 63 Obbligo del non riscosso come riscosso
1. La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72.6
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036
Art. 65 Indennita' di mora
1. L'esattore deve corrispondere al ricevitore, provinciale, al comune e agli altri enti creditori un'indennita' di mora sulle somme non versate nei termini fissati dall'articolo precedente.
2. L'indennita' di mora e' dovuta nella misura del due per cento se il ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore.6
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 6036