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Sez. 6, Sentenza n. 5474 del 08/04/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173109 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI MINORE - AD OPERA DEL GENITORE NON SEPARATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - REATO EX ART. 574 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173109-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI MINORE - AD OPERA DEL GENITORE NON SEPARATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - REATO EX ART. 574 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.*

Anche a seguito della riforma introdotta con l'art. 138 della legge 19 maggio 1975 n. 161, che ha attribuito ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori, è configurabile il delitto di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 cod. pen. da parte di un coniuge nei confronti dell'altro atteso che - in Mancanza di specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli ad uno dei genitori, con conseguente preventivo Esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale entrambi i coniugi sono contitolari dei poteri/doveri disciplinati dal nuovo testo dell'art. 316 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 161 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)