Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni per l'unificazione legislativa.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;
Udito il Consiglio' dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Sono estesi ai territori annessi al Regno d'Italia con gli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, ed avranno ivi vigore dal giorno 1° luglio 1929 nelle parti che non siano state gia' precedentemente estese in forza di anteriori provvedimenti:
I) il Codice civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, salvo quanto e' disposto nell'articolo 2 del presente decreto;
II) il Codice di commercio, approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, salvo quanto e' disposto nell'articolo 3 del presente decreto;
III) il Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2366, salvo quanto e' disposto nell'art. 4;
IV) 1° la legge 16 giugno 1892, n. 261, e il regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, sulla competenza dei conciliatori, la legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione;
2° la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
3° la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori legali e sul patrocinio innanzi alle preture;
4° il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio;
5° le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e' del regolamento generale giudiziario, con le leggi e regolamenti complementari concernenti i servizi di cancelleria e i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, la tariffa civile, i proventi di cancelleria, i depositi giudiziari, gli ufficiali giudiziari e il personale addetto agli uffici di conciliazione.
2. Insieme con i Codici e con le leggi suindicate sono estesi ed avranno vigore nei territori medesimi, con la stessa decorrenza, i regolamenti di esecuzione dei singoli Codici e tutte le leggi che abbiano modificato o integrato le disposizioni dei Codici e delle leggi su menzionate o che si riferiscono alle materie che formano oggetto dei medesimi.
3. Restano salve le leggi speciali sulla caccia e sulla pesca.
Art. 2
1. Fino a nuove disposizioni di carattere generale, per la pubblicita' dei diritti su beni immobili e' mantenuto in vigore il sistema dei libri fondiari.
2. Con separato provvedimento sara' proceduto alla revisione delle leggi che regolano i libri fondiari e al coordinamento delle disposizioni del Codice con le dette leggi.
3. Sono altresi' mantenuti i libri ferroviari.
Art. 3
1. Fino a nuove disposizioni di carattere generale, restano in vigore la legge 6 marzo 1906, B.L.I., n. 58, sulle societa' a garanzia limitata e le ordinanze complementari, in quanto non siano state derogate o abrogate dopo l'annessione, salvo quanto e' disposto nell'art. 42 del presente decreto.
2. I richiami della legge sopraindicata a norme della legislazione precedente si intendono riferiti alla nuova legislazione, la quale si applichera' inoltre in tutto cio' che non sia regolato dalla legge speciale.
3. Per le forme di pubblicita' si osservano le disposizioni stabilite per le societa' anonime, esclusa la pubblicazione degli atti nel Bollettino delle Societa' per azioni prescritta nell'art. 95 del Codice di commercio.
4. I poteri attribuiti dalla legge sopraindicata alla procura di finanza saranno esercitati dal Pubblico Ministero.
Art. 4
1. Fino a nuova disposizione l'ordinamento della Borsa Merci di Trieste continua ad essere regolato dalle norme attuali ed e' altresi' mantenuto il giudizio arbitrale presso la borsa di Trieste.
2. Entro tre mesi dalla promulgazione del presente decreto, lo statuto della borsa di Trieste, per cio' che riguarda le norme di procedura relative al giudizio arbitrale, dovra' essere modificato in relazione alla nuova legislazione.
3. Le suddette modificazioni saranno sottoposte alla approvazione del Ministro per la giustizia, il quale potra' anche dare le norme transitorie che occorressero.
Art. 5
1. Per l'attuazione dei codici estesi col presente decreto si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo seguente.
2. Le disposizioni di attuazione delle altre leggi estese col presente decreto, ove siano necessarie, saranno date con decreto del Ministro per la giustizia, il quale avra' facolta' di arrecare alle medesime le modificazioni occorrenti ai fini della loro attuazione.
3. Il Ministro per la giustizia avra' inoltre facolta' di provvedere, ove occorra, al coordinamento delle leggi rimaste in vigore con la nuova legislazione.
Art. 6
1. Con l'attuazione dei codici e delle leggi estesi col presente decreto rimane abrogata tutta la legislazione anteriore sulle materie che formano oggetto delle nuove leggi, tranne le disposizioni che sono espressamente mantenute in vigore.
2. Cessano inoltre di avere vigore le modificazioni apportate alle leggi del Regno, estese precedentemente nei territori indicati nell'art. 1, per coordinarle con la legislazione ora abrogata.
Capo II. Disposizioni transitorie e di attuazione.
Sezione 1ª. Disposizioni relative al Codice civile. Assenti.
Art. 7
1. Il curatore, nominato agli assenti giusta le leggi anteriori, continuera' nel suo ufficio, senza pregiudizio dei diritti concessi dal nuovo codice agli eredi presunti. Tali diritti potranno essere esercitati, purche' siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal codice medesimo.
2. I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono, a norma del detto codice, essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.
3. Qualora nel giorno dell'attuazione delle nuove leggi sia pendente giudizio per dichiarazione di morte in base alle leggi anteriori, gli atti e le prove raccolte nel detto giudizio conservano efficacia ai fini del procedimento per dichiarazione di assenza, che deve essere promosso secondo le leggi nuove.
Art. 8
1. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima parte dell'art. 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.
Art. 9
1. I procedimenti di adozione, gia' iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno continuati davanti la Corte di appello secondo le norme stabilite nel codice medesimo.
Art. 10
1. I figli di famiglia che, quantunque minori degli anni ventuno, al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero contratto matrimonio, sono considerati emancipati a sensi degli articoli 310 e seguenti del codice stesso, salva la disposizione dell'art. 16 del presente decreto.
2. Quelli che al detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, e non trovansi nello stato indicato nell'art. 16 del presente decreto, sono soggetti alla patria potesta' o alla tutela, giusta le disposizioni dello stesso codice.
Art. 11
1. L'usufrutto legale, attribuito dal nuovo codice ai genitori sui beni dei figli, spetta, dal giorno dell'attuazione di esso, anche sui beni medesimi pervenuti prima di quel giorno.
Art. 12
1. Coloro, che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.
2. Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad un ascendente od al coniuge la tutela, se questa e' esercitata da un'altra persona, o quando piu' siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia, da radunarsi giusta l'articolo seguente, deliberera' chi debba preferirsi nella tutela, salvo richiamo al Tribunale civile.
3. Il contutore, dato all'ava secondo le leggi anteriori, e' considerato come protutore.
4. Ove non esista protutore, il consiglio di famiglia nella sua prima adunanza deve nominarlo.
Art. 13
1. Anche per le tutele gia' aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice e' costituito un consiglio di famiglia permanente, giusta le disposizioni del medesimo.
2. Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso codice, i tutori, i protutori, e le altre persone indicate nell'art. 250 del codice medesimo, sotto la pena in esso stabilita.
3. La convocazione puo' dal Pretore ordinarsi anche d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero o del Podesta' del comune.
Art. 14
1. Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche, iscritte sui loro beni secondo le leggi anteriori, continuano a sussistere finche' il consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'art. 292 del nuovo codice, e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.
2. Il consiglio di famiglia deliberera' in proposito nella sua prima adunanza.
3. Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione.
Art. 15
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo codice, in quanto possano avere applicazione.
Art. 16
1. I minori, che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano stati sciolti dalla patria potesta' o dichiarati maggiorenni, continueranno ad essere considerati maggiori.
Art. 17
1. Le interdizioni, le prorogazioni della patria potesta' o della tutela, e qualsiasi deputazione di curatore, pronunziate dalle autorita' giudiziarie o da altre autorita' secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finche' non siasi altrimenti provveduto dall'autorita' giudiziaria sull'istanza di qualunque interessato, o del Pubblico Ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo codice.
2. Riguardo pero' alla capacita' di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso codice.
Art. 18
1. I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono nell'esercizio delle funzioni loro affidate uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice, dal giorno della sua attuazione.
2. Ogni tutore o curatore deve, entro sei mesi dalla detta attuazione, far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'art. 343 dello stesso codice, sempre che l'iscrizione non siasi gia' fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo cio' che e' stabilito nel capoverso dell'art. 344 del codice medesimo.
Art. 19
1. Le servitu' continue non apparenti, e le servitu' discontinue, siano o non siano apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.
Art. 20
1. Le disposizioni del nuovo codice contenute nel titolo delle successioni sono applicabili anche alle donne gia' dotate o maritate, ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie fatte nell'atto dotale od altrimenti giusta le leggi anteriori.
2. Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, nonostante le rinuncie fatte dai medesimi in conformita' delle leggi anteriori.
3. Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle successioni tra ascendenti o discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.
Art. 21
1. I testamenti per atto privato o stragiudiziale, fatti prima dell'attuazione del nuovo codice a norma delle leggi anteriori, ove la successione si apra dopo decorsi due anni dalla detta attuazione, non produrranno alcun effetto, se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore.