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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1983, causa 235/82

Decisione
decisa il 1983-11-30
ECLI
ECLI:EU:C:1983:356

Epigrafe

Nella causa 235/82 Ferriere San Carlo SpA, con sede in Caino (Brescia), in persona dell'amministratore delegato, geom. Faustino Busseni, con l'aw. Fabrizio Massoni, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. André Elvinger, 15 Còte d'Eich, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montako, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione in data 13 agosto 1982 con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 165570 ECU per aver superato di 2007 tonnellate la quota di produzione attribuitale per il quarto trimestre del 1980 e per il gruppo IV di prodotti (profilati leggeri), in forza dell'art. 9 della decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, LA CORTE (Quinta Sezione) composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, O. Due e U. Everling, giudici, awocato generale: G. Reischl cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — Gli antefatti › a) Le norme rilevanti

paragrafo 1
Avendo ritenuto, nel terzo trimestre del 1980, che la siderurgia europea si trovava in una situazione di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e che i mezzi d'azione indiretti di cui disponeva si erano rivelati inefficaci o insufficienti per farvi fronte, la Commissione, onde ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda, si sentiva obbligata ad intervenire direttamente ed in modo obbligatorio nella produzione.
paragrafo 2
Di conseguenza, con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1) essa istituiva, per le imprese siderurgiche della Comunità, un regime di quote di produzione per l'acciaio valido per il quarto trimestre del 1980 e per i primi due trimestri del 1981.
paragrafo 3
L'art. 3 di questa decisione prescrive che la Commissione fissi le quote di produzione trimestrali per ciascuna impresa, in base alle produzioni di riferimento e mediante applicazione a dette produzioni di tassi di riduzione.
paragrafo 4
L'art. 7 della decisione stabilisce, al n. 1, che le imprese, salve restando le correzioni transitorie, sono obbligate ad osservare le quote di produzione che sono state loro comunicate dalla Commissione e, al n. 2, che «per quanto riguarda la consegna di prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977 - giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta».
paragrafo 5
L'art. 9 dispone:
paragrafo 6
«Alle imprese che superano la loro quota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'art. 7, §§ 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 UCE per tonnellata di superamento di acciai ordinari e di 150 UCE per tonnellata di superamento di acciai speciali ... Quest'importo sarà maggiorato dell'1% per ogni mese iniziato di ritardo nel pagamento, a decorrere dalla data fissata della decisione di sanzione».
paragrafo 7
Gli artt. 10-13 impongono alle imprese di dichiarare mensilmente, per stabilimento, a partire dal mese di ottobre del 1980, le rispettive produzioni di acciaio grezzo e di laminati, come pure la suddivisione delle loro consegne fra quelle effettuate nel mercato comune e le esportazioni nei paesi terzi.
paragrafo 8
Infine, l'art. 14 consente alla Commissione di adeguare le disposizioni della decisione stessa «qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla presente decisione e le sue misure di applicazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi», purché l'impresa si sia rivolta alla Commissione presentando tutte le debite prove.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — Gli antefatti › b) La situazione della Ferriere San Carlo, nel quarto trimestre del 1980

paragrafo 1
Per questo trimestre la Commissione fissava alla ricorrente una quota di produzione di 5792 tonnellate d'acciaio per il gruppo IV di prodotti.
paragrafo 2
Veniva accertato che la ricorrente aveva superato di 2007 tonnellate la quota di produzione attribuitale.
paragrafo 3
In seguito, con decisione in data 13 agosto 1982, la Commissione infliggeva alla Ferriere San Carlo un'ammenda di 165570 ECU, dopo averla messa in grado di presentare le proprie osservazioni, a norma dell'art. 36, 1o comma del Trattato CECA.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La fase scritta

paragrafo 1
Il 17 settembre 1982, la Ferriere San Carlo SpA ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione in data 13 agosto 1982.
paragrafo 2
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 3
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha deciso d'invitare le parti a rispondere prima dell'udienza ai seguenti quesiti:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — La Commissione delle Comunità europee è pregata di rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › a) Informazioni di carattere generale:

punto 1
La Commissione è invitata a produrre le proprie comunicazioni alla Ferriere San Carlo SpA che stabilivano per questa le quote di produzione, dal quarto trimestre del 1980 al quarto trimestre del 1981.
punto 2
La Commissione è invitata a produrre le dichiarazioni ricevute dall'impresa e riguardanti la produzione di laminati durante gli stessi trimestri o, in mancanza di dichiarazioni, tutti i dati relativi alle produzioni d'acciaio di detta impresa, durante tale periodo, di cui la Commissione abbia avuto conoscenza.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — La Commissione delle Comunità europee è pregata di rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › b) Sul principio stesso della trasgressione

punto 3
La Commissione sostiene (controreplica pag. 3, § 3) di aver informato le imprese siderurgiche, ancor prima del 7 ottobre 1980, della preparazione dell'istituzione, a partire dal 1o ottobre 1980, di un regime di quote per la produzione d'acciaio. Essa è invitata a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti utili in proposito.
punto 4
Se la Commissione ammetta che la quota di produzione assegnata all'impresa per il quarto trimestre del 1980 era esaurita ed anche superata alla data di entrata in vigore della decisione n. 2794/80/CECA (pubblicata nella GU delle Comunità europee 31. 10. 1980) e che, in seguito, l'impresa ha cessato temporaneamente la propria attività nel novembre e nel dicembre del 1980 al fine di non aumentare il superamento della quota.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — La Commissione delle Comunità europee è pregata di rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › c) Sull'applicazione degli adeguamenti contemplati dalla decisione 31 ottobre 1980, n. 2794/8O/CECA

punto 5
La Commissione è invitata a ribattere al mezzo dedotto dalla ricorrente e relativo al fatto che le quote che le sono state assegnate non sono state modificate malgrado l'aumento del suo potenziale produttivo (mezzo esposto nell'atto introduttivo, pag. 2, 5o comma, e ripetuto nella replica pag. 5), e in particolare a precisare se le sia stata presentata una domanda della ricorrente a norma dell'art. 4, n. 4 della decisione n. 2794/80/CECA (adeguamento della produzione di riferimento in seguito ad un programma d'investimenti debitamente dichiarato).
punto 6
Se l'impresa abbia presentato alla Commissione una domanda diretta all'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA (adeguamento di detta decisione in caso di difficoltà eccezionali incontrate dalle imprese).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — La Commissione delle Comunità europee è pregata di rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti:

paragrafo 1
d) Sulle modalità di calcolo dell'ammenda
punto 7
L'art. 9 della decisione n. 2794/80/CECA stabilisce che l'ammenda ammonta, in genere, a 75 ECU la tonnellata di superamento per l'acciaio ordinario. Se esista una prassi della Commissione consistente nel commisurare l'ammenda in relazione alla «capacità contributiva» dell'impresa e in particolare alle difficoltà eccezionali di fronte alle quali può trovarsi.
punto 8
La Commissione è invitata a ribattere alle conclusioni della ricorrente relative alle modalità di calcolo dell'ammenda ed in particolare ai punti seguenti : se le modalità di calcolo dell'ammenda siano identiche per i produttori d'acciaio e per le imprese che effettuano unicamente delle lavorazioni; in quest'ultimo caso, se la Commissione interpreti l'art. 58 del Trattato CECA nel senso che esso limita l'importo dell'ammenda al valore aggiunto relativo alla lavorazione; se la Commissione sia in grado di pronunziarsi con precisione sulle conclusioni della ricorrente dirette alla riduzione dell'ammenda da 165570 ECU a 56775 ECU.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La ricorrente è invitata a rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › a) Informazioni di carattere generale

punto 1
La ricorrente è invitata a precisare, con tutte le pezze giustificative a sostegno, la natura esatta della propria attività in particolare per il quarto trimestre del 1980, indicando eventualmente i vari settori (produzione, lavorazione ...)
punto 2
L'impresa è invitata a precisare, per ciascun mese del 1980, le quantità prodotte che rientrano nel gruppo IV di cui all'art. 2 della decisione n. 2794/80/CECA.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La ricorrente è invitata a rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › b) Sul principio stesso della trasgressione

punto 3
L'impresa è invitata a fornire tutte le pezze giustificative a sostegno della tesi secondo la quale la quota di produzione che le era stata assegnata per il quarto trimestre del 1980 era esaurita ed anzi superata alla data dell'entrata in vigore della decisione n. 2794/80/CECA (pubblicata nella GU delle Comunità europee 31. 10. 1980) e che, in seguito, essa ha cessato la propria attività nei mesi di novembre e di dicembre 1980 al fine di non aumentare questo superamento della quota.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La ricorrente è invitata a rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › c) Sull'applicazione degli adeguamenti contemplati dalla decisione n. 27 94/8 O/CECA

punto 4
L'impresa è invitata a precisare in modo particolareggiato in quale misura essa abbia modificato il proprio potenziale produttivo e se la Commissione ne sia stata informata secondo quanto stabilisce la decisione n. 2794/80/CECA (art. 4, n. 4).
punto 5
Se l'impresa abbia presentato alla Commissione una domanda diretta all'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA (adeguamento in caso di difficoltà eccezionali).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La ricorrente è invitata a rispondere per iscritto, entro il 1o maggio 1983, ai seguenti quesiti: › d) Sulle modalità di calcolo dell'ammenda

punto 6
L'impresa è invitata a fornire tutti i dati atti a consentire il calcolo del valore aggiunto (per tonnellata) dei laminati in relazione alle lavorazioni da essa effettuate nel quarto trimestre del 1980.
punto 7
L'impresa è invitata a fornire tutti i dati che consentano di suffragare con precisione il suo assunto secondo il quale il pagamento dell'ammenda implicherebbe per essa gravi conseguenze, quali la cessazione dei pagamenti, la domanda di fallimento ... Con ordinanza 9 marzo 1983, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Quinta Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) In via principale: annullare la decisione 13 agosto 1982. b) In subordine: per il caso in cui ritenesse di dover reprimere il comportamento della ricorrente, ridurre l'ammenda ad un importo che tenga conto delle giustificazioni e dei chiarimenti forniti della convenuta. c) Statuire sulle spese secondo diritto. d) Nella replica la ricorrente ha chiesto inoltre che le vengano concesse «delle condizioni e dei termini», che tengano conto tanto della sua situazione finanziaria, quanto della congiuntura siderurgica.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
a) respingere il ricorso; b) condannare la ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
La Ferriere San Carlo SpA contesta tanto il principio stesso dell'ammenda, quanto il suo importo.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — Sul principio dell'ammenda

punto 1
Sul mezzo relativo al fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto non avrebbe tenuto conto della circostanza che il superamento delle quote addebitato alla ricorrente era dovuto esclusivamente all'esportazione di 2000 tonnellate di acciaio in un paese terzo (la Libia) a) La Ferriere San Carlo deduce che il superamento di quote addebitatole è dovuto esclusivamente all'esportazione di due partite di 1000 tonnellate ciascuna, effettuata a destinazione della Libia il 10 novembre e il 4 dicembre 1980. Non le si può far carico di aver superato la quota eseguendo due ordini fuori della Comunità, quando l'entità di questi ordini corrisponde precisamente all'entità del superamento. Se è vero che, come sostiene la Commissione, il Trattato CECA non obbliga la Commissione stessa ad esentare dal regime delle quote determinate parti della produzione destinate all'esportazione, non è nien vero che il Trattato non obbliga affatto la Commissione a punire un'impresa che abbia esportato fuori della CECA, tanto più che nel far ciò la ricorrente si è attenuta allo spirito del Trattato, quale si desume dagli artt. 3 e 4, ed inoltre non ha recato alcun danno ai propri concorrenti stabiliti in uno Stato membro. b) La Commissione ribatte, in primo luògo, che la nozione di consegna non ha nulla a che vedere con quella di produzione. Qualsiasi restrizione della produzione si ripercuote infatti tanto sulle possibilità di vendita nel mercato comune, quanto sulle possibilità d'esportazione. Il Trattato CECA non obbliga quindi la Commissione a esentare dal regime delle quote determinate parti della produzione destinate all'esportazione. Come la Corte ha deciso nella sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81, Klöckner-Werke AG, la presa in considerazione degli scambi esterni dipende unicamente dalla discrezione della Commissione la quale deve tener conto in proposito tanto delle esigenze specifiche del mercato siderurgico comunitario, quanto degli interessi della Comunità nei suoi rapporti coi paesi terzi. In secondo luogo, la Commissione non ha mai dichiarato che l'esportazione in Libia costituisse di per sé l'oggetto del superamento. I suoi uffici si sono infatti limitati ad accertare che la ricorrente aveva superato la quota attribuitale per il quarto trimestre del 1980 ed il fatto che la ricorrente cerchi di giustificare il superamento adducendo un'esportazione della stessa entità in Libia non può rendere illegittima la decisione impugnata.
punto 2
Sul mezzo relativo all'illegittima retroattività che inficerebbe la decisione della Commissione n. 2794/80/CECA, in forza della quale è stata adottata la decisione 13 agosto 1982 a) La Ferriere San Carlo sostiene che la decisione impugnata è viziata da retroattività illegittima per due ragioni : la prima partita di 1000 tonnellate spedita in Libia il 10 novembre 1980 riguardava un ordine trasmesso il 7 ottobre 1980, cioè prima dell'entrata in vigore della decisione n. 2794/80, pubblicata nella GU il 31 ottobre 1980; a torto si è tenuto conto della produzione dell'ultimo trimestre del 1980 per comprovare il superamento, mentre normalmente la produzione di ottobre e gli ordini accettati entro il 31 di questo mese non dovevano essere presi in considerazione. La Commissione dovrebbe quindi al minimo rinunziare alla metà del superamento addebitato. b) Nel controricorso la Commissione ribatte che la decisione n. 2794/80 si applicava pure ai contratti in corso d'adempimento e che le due consegne della ricorrente destinate alla Libia non potevano sottrarsi a questa norma. Nella controreplica la Commissione deduce che, dato il cattivo andamento del mercato dell'acciaio, era necessario applicare il regime delle quote il più rapidamente possibile ed evitare che talune imprese traessero vantaggio dall'aumento straordinario della loro produzione per il mese d'ottobre del 1980. Le imprese erano state informate di tale necessità prima del 7 ottobre 1980, data in cui il Consiglio è stato interpellato. Comunque, alle imprese è stato comunicato ufficialmente che la Commissione stava preparando, a norma dell'art. 58 del Trattato, un regime di quote trimestrali di produzione per ciascuna impresa siderurgica e che dette quote avrebbero compreso il quarto trimestre del 1980, vuoi mediante la decisione 10 ottobre 1980, n. 2613/80/CECA, vuoi mediante la comunicazione della Commissione alle imprese siderurgiche comunitarie in data 11 ottobre 1980. Non si può sostenere che la decisione n. 2794/80 sia inficiata da retroattività illegittima, giacché il fatto di aver fissato le quote trimestrali a partire dal 1o ottobre 1980 era un'esigenza tecnica intesa a consentire alle imprese di adattare più facilmente i loro programmi di produzione, tenuto conto dell'uso in siderurgia di fissare la produzione secondo dei programmi trimestrali e di stendere i bilanci per anno solare. A parte ciò, onde ovviare agli inconvenienti che la decisione avrebbe potuto recare alle imprese, l'art. 14 consentiva alla Commissione di modificarne le disposizioni in caso di difficoltà eccezionali incontrate dall'impresa. La ricorrente non si è valsa di questa facoltà e questa omissione da parte sua, non imputabile agli uffici della Commissione, non può attenuare la sua responsabilità.
punto 3
Sul mezzo relativo alla trasgressione, da parte della decisione impugnata, degli artt. 3, 4 e 33 del Trattato CECA e dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 a) La Ferriere San Carlo SpA assume di non aver recato alcun danno alle imprese concorrenti stabilite nella CEE in quanto ha consegnato la parte eccedente della propria produzione, rispetto alle quote, fuori della Comunità economica europea. Non tenendo conto di questa circostanza la decisione che le ha inflitto l'ammenda perde di vista le disposizioni di cui sopra. Tenuto conto di quanto stabiliscono gli artt. 3 e 4 del Trattato CECA, anziché punirla ci si sarebbe dovuti congratulare con essa per aver applicato correttamente i principi seguiti dalla Commissione e confermati dalla Corte. Punendola per aver consegnato 2000 tonnellate della propria produzione fuori della CEE, si giunge alla seguente alternativa: o il profitto dell'operazione è ridotto a zero mediante un'ammenda di cui fruiscono le imprese non redditizie grazie alle sovvenzioni loro corrisposte; o un paese terzo trarrà vantaggio dal divieto di consegna. In entrambi i casi la ricorrente sostiene di essere vittima di una discriminazione in contrasto con lo spirito e con la lettera degli art. 3 e 4 del Trattato. b) La Commissione ribatte in primo luogo che questo mezzo, in generale, non fa che ripetere il mezzo n. 1 sopra esaminato, giacché è basato essenzialmente sull'asserita liceità dell'esportazione della merce eccedente nei paesi terzi. Si veda quindi quanto essa ha dedotto in proposito. In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita trasgressione degli art. 3 e 4 del Trattato CECA, questi sono una parte della descrizione generale degli scopi della Comunità, la quale indica più di dieci scopi diversi. È impossibile proporsi di conseguire simultaneamente tutti questi scopi ed è quindi necessario effettuare una scelta fra di essi, soprattutto in un periodo di crisi che giustifica l'adozione di provvedimenti eccezionali. Nell'ambito di questa scelta e della necessaria combinazione dei vari scopi, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. Il regime delle quote favorisce chiaramente il conseguimento degli scopi fondamentali, consentendo l'adeguamento della produzione alla domanda e mirando ad evitare difficoltà economiche e sociali ancora più gravi che potrebbero derivare dal venir meno dell'equilibrio fra l'offerta e la domanda dei prodotti di cui trattasi. In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita trasgressione dell'art. 33 del Trattato CECA e dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, il mezzo è formulato in termini troppo vaghi per potervi efficacemente ribattere. In quarto luogo, non sussiste alcuna discriminazione e l'importo delle ammende non è destinato alle imprese non redditizie; è poi errato sostenere che i paesi terzi traggano vantaggio dal divieto di consegna, dato che il divieto non sussiste. In realtà, vi sarebbe stata una discriminazione solo se la Commissione non avesse sottoposto al regime delle quote le imprese per le consegne fuori del mercato comune, giacché le imprese stesse avrebbero avuto un vantaggio indebito rispetto a quelle che lavorano solo per il mercato interno della Comunità.
punto 4
Sul mezzo secondo cui la decisione impugnata farebbe ingiustamente carico alla ricorrente di non aver effettuato le dichiarazioni contemplate dagli artt. 10 e 14 della decisione n. 2794/80 a) La ricorrente deduce di essere una piccola impresa di carattere familiare e di aver omesso in perfetta buona fede, ignorando i numerosissimi regolamenti istituiti dalle direttive CECA, di effettuare le dichiarazioni prescritte dagli artt. 10 e segg. della decisione n. 2794/80, ritenendo che i prodotti esportati nei paesi terzi non rientrassero nel campo d'applicazione delle quote. b) La convenuta ribatte che il mezzo è infondato tanto in diritto quanto in fatto. In diritto, perché nessuno può ignorare la legge, dato soprattutto che l'istituzione del regime delle quote per l'acciaio era stata ampiamente annunziata. In fatto, giacché l'impresa non avrebbe avuto alcuna difficoltà a mettersi in contatto con gli uffici della Commissione onde ottenere tutti gli opportuni chiarimenti.
punto 5
Sul mezzo secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento della ricorrente successivo al 31 ottobre 1980 a) La ricorrente sostiene di aver temporaneamente chiuso lo stabilimento nei mesi di novembre e di dicembre 1980, al fine di non superare le quote di produzione che le erano state imposte. Questa costituisce una nuova prova della sua buona fede e della cura, una volta eseguiti gli ordini ricevuti da paesi terzi, di non superare le quote che le erano state attribuite. b) La convenuta ribatte che il sistema di quote è un regime trimestrale il quale contempla la possibilità di riportare una parte della quota ad un periodo successivo a quello cui essa si riferisce, ma non consente l'inverso. Di conseguenza, l'eventuale riduzione della produzione effettuata dall'impresa nel trimestre successivo non incide affatto sulla legittimità della decisione che ha inflitto l'ammenda.
punto 6
Sul mezzo secondo cui le quote attribuite alla ricorrente non sarebbero state modificate malgrado l'aumento del suo potenziale produttivo a) La ricorrente sostiene di aver installato un nuovo treno di laminazione dopo averne avvertito la Commissione e dopo aver subito, per tale motivo, tre ispezioni. Questo nuovo treno ha avuto l'effetto di aumentare e razionalizzare notevolmente la sua produzione. La ricorrente si trovava quindi nella situazione contemplata dagli art. 14 della decisione n. 2794/80, 13 e 14 della decisione della Commissione 24 giugno 1981 n. 1831, e 14 e 15 della decisione della Commissione 30 giugno 1982 n. 1696. b) La Commissione non ha ribattuto a questo mezzo.
punto 7
Sul mezzo secondo cui la Commissione farebbe ingiustamente carico alla ricorrente di un superamento di 142 tonnellate per il terzo trimestre 1981 a) La ricorrente parla di questo superamento che è successivo all'aumento del suo potenziale produttivo rispetto alle quote che le sono state attribuite in base al suo precedente potenziale di produzione effettiva. Nell'ultimo stato delle sue conclusioni, la ricorrente dichiara che questo superamento pare sia stato risolto mediante l'attribuzione di nuove quote e che su questo punto si rimette al prudente apprezzamento della Corte. b) La convenuta ribatte che il mezzo non può essere preso in considerazione, dato che riguarda eventi che non hanno alcun rapporto con la decisione impugnata e che esulano dalla presente causa.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › B — Sull'entità dell'ammenda

punto 1
Sull'incidenza dell'ammenda a) La ricorrente sostiene che l'applicazione dell'ammenda che le è stata inflitta l'obbligherebbe a chiudere lo stabilimento ed a licenziare i suoi trenta dipendenti. Tenuto conto dell'esiguità del suo capitale e del livello del suo indebitamento, il pagamento dell'ammenda la porterebbe al fallimento. b) La convenuta ribatte che, anche ammettendo che le difficoltà addotte dalla ricorrente siano reali, la situazione economica dell'impresa non può impedire alla Commissione d'infliggere una ammenda onde far osservare la propria decisione, tenuto conto della gravità della situazione del mercato dell'acciaio nella Comunità.
punto 2
Sulla commisurazione dell'ammenda a) La ricorrente pone in evidenza l'entità dell'ammenda che le è stata inflitta e che si basa sul tasso di 82,5 ECU per tonnellata di superamento., Orbene, dall'art. 58 del Trattato si desume che l'ammenda può essere pari al massimo al valore delle merci illegittimamente prodotte. Per il caso in cui la Corte ammettesse il principio stesso dell'ammenda, questa andrebbe ricalcolata nel modo seguente: superamento limitato a 1000 tonnellate; limitazione dell'importo dell'ammenda all'utile realizzato sulle 1000 tonnellate di superamento, cioè 56775 ECU, anziché i 165570 ECU effettivamente inflitti; interessi dell'1 % al mese dal 25 ottobre 1982. b) La convenuta oppone che la ricorrente, giocando sull'espressione «valore delle merci illegittimamente prodotte», cerca di ottenere la riduzione dell'ammenda sostenendo che l'utile della merce esportata in Libia era inferiore a 82,5 ECU la tonnellata, somma presa come base dell'ammenda inflitta. Nello stato attuale del fascicolo la Commissione non è in grado di stabilire quale fosse effettivamente l'utile per l'impresa in detto affare. Comunque, il problema vero non è questo. Il fatto che l'impresa cerchi di giustificare il superamento con un'esportazione della stessa entità in Libia non significa che l'importo dell'ammenda debba tener conto del valore di quest'operazione onde determinare il valore delle merci illegittimamente prodotte ai sensi dell'art. 58 del Trattato. La Commissione non può infatti far altro che reprimere il superamento. Infine, l'espressione «valore delle merci illegittimamente prodotte», di cui all'art. 58 del Trattato significa il valore venale, cioè il prezzo di vendita della merce, non già l'utile come vorrebbe la ricorrente. A parte ciò, l'art. 58 del Trattato viene trasgredito solo se l'importo dell'ammenda supera il prezzo di vendita, il che nel nostro caso non avviene.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › C — Sulle conclusioni dirette ad ottenere delle dilazioni di pagamento

punto 1
La ricorrente sostiene che, se la Corte dovesse confermare l'ammenda inflittale, si dovrebbero stabilire «condizioni e termini ragionevoli», come quelli concessi in passato, cioè: 15 anni con interessi conformi agli usi ed alle leggi del Benelux e come quelli contemplati nella decisione del 13 agosto 1982.
punto 2
La Commissione nega di aver accettato in passato termini di pagamento del genere con interessi in tal modo calcolati. Attualmente, le dilazioni di pagamento sono concesse in forza di una decisione della Commissione in data 5 aprile 1977, la quale autorizza al massimo una dilazione di dodici mesi, con pagamento degli interessi bancari.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte delle parti ai quesiti posti dalla Corte › A — Risposte della Commissione

paragrafo 1
Quesiti a) — 1 e a) — 2: la Commissione ha prodotto i documenti e le dichiarazioni che le erano stati richiesti. Quesito b) — 3: la Commissione produce copia di due processi verbali di riunioni indette coi produttori indipendenti italiani, il 4 e il 17 ottobre 1980, onde informarli dell'istituzione di un sistema di quote di produzione per l'acciaio. Quesito b) — 4: la Commissione sostiene che l'impresa non aveva esaurito o superato la propria quota di produzione alla data dell'entrata in vigore della decisione n. 2794/80, cioè il 31 ottobre 1980. Per l'ultimo trimestre del 1980 la produzione dell'impresa è infatti stata la seguente: ottobre: 3166 tonnellate; novembre: 2194 tonnellate; dicembre: 2439 tonnellate, cioè in complesso 7798 tonnellate. Dato che la quota attribuita per questo quarto trimestre e comunicata all'impresa il 1o novembre 1980 era di 5733 tonnellate, ne consegue non solo che la produzione è continuata in novembre e in dicembre, ma anche che il superamento si è avuto solo nel mese di dicembre. Quesito e) — 5: la Commissione precisa che in occasione di un'ispezione effettuata il 5 febbraio 1981, presso lo stabilimento della Ferriere San Carlo, non è stata accertata alcuna modifica degli impianti. Con lettera in data 2 giugno 1981 l'impresa informava la Commissione, in termini del tutto generici, di aver proceduto a detto miglioramento dei propri impianti e di chiedere quindi l'adeguamento delle quote a norma dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80.
paragrafo 2
Questa domanda veniva ripetuta e precisata con telex del 22 luglio 1981, con cui la San Carlo comunicava alla Commissione la propria intenzione di procedere alla modifica degli impianti durante l'agosto del 1981.
paragrafo 3
Gli uffici della Commissione rispondevano allora, con lettera 7 agosto 1981, chiedendo informazioni ulteriori al fine dell'eventuale applicazione dell'art. 13 della decisione n. 1831/81/CECA, trattandosi di un nuovo investimento che doveva entrare in servizio dopo il luglio del 1981.
paragrafo 4
Con lettera 22 settembre 1981 la San Carlo precisava che dette modifiche erano una prima tappa di un piano d'ammodernamento che sarebbe terminato nel dicembre del 1981.
paragrafo 5
Il 21 ottobre 1981 veniva effettuata una nuova ispezione la quale consentiva di accertare che non si trattava di un nuovo treno di laminazione, né di lavori che implicassero almeno il raddoppio della capacità produttiva precedente, il che escludeva la possibilità di attribuire quote supplementari a norma dell'art. 13 della decisione n. 1831/81.
paragrafo 6
Per questi motivi, il 27 gennaio 1982 veniva inviata all'impresa una decisione negativa.
paragrafo 7
Il 24 settembre 1982 la San Carlo informava la Commissione che i lavori di sostituzione dei vecchi impianti erano stati maggiori del previsto ed erano continuati fino all'aprile del 1982.
paragrafo 8
Stando così le cose, il 26 ottobre 1982 la Commissione faceva effettuare una nuova ispezione la quale consentiva di accertare che le modifiche erano state compiute fra l'agosto del 1981 ed il febbraio del 1982 e che la capacità produttiva era più che raddoppiata.
paragrafo 9
Veniva quindi concesso l'adeguamento delle quote di produzione a partire dal quarto trimestre del 1981 a norma dell'art. 13 della decisione n. 1831/81 e questa decisione veniva, comunicata all'impresa il 22 novembre 1982.
paragrafo 10
Quesito e) — 6: la Commissione dichiara che l'impresa non ha mai presentato una domanda diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA. Quesito d) - 7 e d) - 8, 1o e 2o comma: la Commissione ha dato in proposito delle risposte assolutamente identiche a quelle date nella causa 234/82 (Ferriere di Roè Volciano), in risposta ai quesiti posti ai punti d) — 6 e 7, 1o e 2o comma. Quesito d) — 8, 3o comma: la Commissione dichiara che il criterio del valóre aggiunto o del margine di utile non può essere usato e sostiene che il caso della San Carlo ne costituisce la prova.
paragrafo 11
La controparte si serve della cifra di 75000 LIT la tonnellata, richiamandosi alla memoria per la causa Ferriere di Roè Volciano.
paragrafo 12
Orbene, in questo caso la cifra è giustificata dal fatto che la Ferriere di Roè Volciano si limita ad effettuare lavorazioni per conto terzi.
paragrafo 13
Dato che la situazione è completamente diversa per la Ferriere San Carlo, la cifra da questa proposta per quanto riguarda l'entità dell'ammenda manca di qualsiasi fondamento economico.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte delle parti ai quesiti posti dalla Corte › B — Risposte della Ferriere San Carlo

paragrafo 1
L'impresa non ha risposto, in senso proprio, ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
In un primo tempo essa ha prodotto, senza alcun commento, un elenco di documenti pervenuti nella cancelleria della Corte il 19 aprile 1983 (13 documenti costituiti essenzialmente da riassunti di dichiarazioni giornaliere di produzione, dei telex, delle fatture, delle lettere della Commissione e da un processo verbale di un controllo effettuato dal collegio sindacale). In un secondo tempo, la Ferriere San Carlo ha depositato un documento, registrato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 1983, il quale precisa a quale quesito posto dalla Corte si riferisca ciascuno dei documenti in precedenza prodotti.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
La ricorrente, con l'aw. Fabrizio Massoni, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, hanno svolto difese orali all'udienza del 21 settembre 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 ottobre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1982 la Ferriere San Carlo SpA ha proposto, a norma dell'art. 36, 2o comma del Trattato CEE, un ricorso contro la decisione 13 agosto 1982 con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda in forza dell'art. 58 del Trattato CECA nonché della decisione generale della Commissione 31 ottobre 1980 n. 2794/CECA che ha istituito un regime di quote di produzione per l'acciaio e per le imprese siderurgiche (GU L 291, pag. 1).
punto 2
La decisione impugnata dichiara che la ricorrente ha superato di 2007 tonnellate la quota di produzione di 5792 tonnellate che la Commissione le aveva attribuito per il quarto trimestre del 1980 e per i prodotti del gruppo IV, trasgredendo la soprammenzionata decisione n. 2794/80. Dato che la produzione della ricorrente ha quindi superato la quota assegnatale di oltre il 10 %, essa infligge alla Ferriere San Carlo, a norma dell'art. 9, 1o e 2o comma della soprannominata decisione generale, un'ammenda di 2007 X 82,5 = 165570 ECU.
punto 3
Con la presente azione la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione che ha inflitto l'ammenda; in subordine, la riduzione di questa e infine la concessione, da parte della Corte, di «condizioni e termini» che tengano conto tanto della sua situazione finanziaria, quanto della congiuntura siderurgica.

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione impugnata

punto 4
A sostegno della domanda d'annullamento la ricorrente deduce i seguenti mezzi: la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che il superamento della quota è dovuto esclusivamente ad una esportazione in un paese terzo; la decisione generale n. 2794/80, in forza della quale la decisione impugnata è stata adottata, è viziata da retroattività illegittima; lá decisione impugnata trasgredisce gli artt. 3 e 4 del Trattato CECA; la decisione impugnata non tiene conto dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 né dell'art. 33 del Trattato CECA; la quota attribuita alla ricorrente non è stata modificata, malgrado l'aumento del suo potenziale produttivo; la decisione impugnata non ha tenuto conto del comportamento della ricorrente successivo al 31 ottobre 1980.

SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo dell'atto introduttivo

punto 5
La ricorrente deduce che il superamento della quota di cui le viene fatto carico è dovuto esclusivamente all'esportazione di due partite di 1000 tonnellate ciascuna, effettuata a destinazione della Libia il 10 novembre e il 4 dicembre 1980. Essa ne deduce che la Commissione non doveva punire un'impresa che aveva esportato in un paese terzo, tanto più che nel. far ciò la ricorrente si sarebbe attenuta allo spirito del Trattato, quale si desume dagli artt. 3 e 4, e non avrebbe recato alcun danno ai propri concorrenti stabiliti in uno Stato membro.
punto 6
Come la Corte ha già rilevato in altre sentenze, la presa in considerazione degli scambi esterni nell'ambito dei provvedimenti da adottare a norma dell'art. 58 del Trattato CECA è rimessa alla valutazione della Commissione, la quale deve tener conto in proposito tanto delle esigenze proprie del mercato siderurgico comunitario, quanto degli interessi della Comunità nei suoi rapporti coi paesi terzi. Non si può quindi desumere dall'art. 58 l'obbligo, per la Commissione, di esentare dal regime delle quote i prodotti che determinate imprese desiderino destinare preferibilmente al mercato dell'esportazione. Il mezzo va quindi disatteso.
punto 7
Se ciò non bastasse, come giustamente rileva la Commissione, non è stata l'operazione di esportazione in un paese terzo quella che è stata punita a caua del superamento della quota, bensì il livello complessivo della produzione effettuata nel trimestre. A parte ciò, dall'istruttoria è emerso che nel solo mese di dicembre del 1980, cioè dopo aver effettuato la produzione destinata all'esportazione in un paese terzo, la ricorrente ha prodotto 2439 tonnellate di prodotti siderurgici, cioè una quantità superiore al superamento addebitatole.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo dell'atto introduttivo

punto 8
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata da retroattività illegittima per due motivi: in primo luogo, il primo ordine di 1000 tonnellate, spedito in un paese terzo il 10 novembre 1980, riguardava l'adempimento di un contratto stipulato il 7 ottobre 1980, cioè prima dell'entrata in vigore della decisione n. 2794/80, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 1980; in secondo luogo, a torto si è tenuto conto della produzione dei tre ultimi mesi del 1980 per determinare il superamento, dato che normalmente la produzione di ottobre e gli ordini accettati entro il 31 di questo mese non avrebbero dovuto essere presi in considerazione. La ricorrente sostiene quindi che la Commissione dovrebbe rinunziare quanto meno alla metà del superamento addebitatole.
punto 9
Va osservato, come la Corte ha più volte deciso (sentenza 16. 2. 1982, SpA Metallurgica Rumi/Commissione, 258/80, Race. pag. 487; sentenza 16. 2. 1982, Ferriera Padana SpA/Commissione, 276/80, Race. pag. 517), che la decisione n. 2794/80/CECA non ha avuto un vero e proprio effetto retroattivo, giacché le imprese potevano adeguare la produzione per i mesi di novembre e di dicembre, onde tener conto delle quote per il trimestre ed evitare quindi qualsiasi trasgressione. Inoltre, benché in generale il principio della certezza del diritto osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario abbia inizio ad una data anteriore alla sua pubblicazione, è lecito non tenerne conto in via eccezionale, qualora lo scopo da conseguire lo esiga e purché sia fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati.
punto 10
Nelle circostanze della presente causa era necessario includere il mese di ottobre nel sistema, onde evitare che le imprese aumentassero la produzione in questo mese, in previsione delle diminuzioni da effettuare in seguito.
punto 11
D'altro canto, la Commissione ha tutelato il legittimo affidamento degli interessati mediante la comunicazione 11 ottobre 1980 (GU C 264, pag. 2), secondo la quale essa intendeva includere il mese di ottobre nel sistema delle quote, e con la decisione pubblicata lo stesso giorno (GU L 268, pag. 25), che obbligava le imprese a fornire informazioni sulla loro produzione del mese di ottobre del 1980.
punto 12
Dai documenti versati agli atti dalla Commissione si desume inoltre che questa ha tenuto due riunioni coi produttori indipendenti italiani, il 4 e il 17 ottobre 1980, onde informarli dell'istituzione di un sistema di quote di produzione per l'acciaio.
punto 13
Ciò premesso, anche se è vero che la Commissione non ha indicato con precisione quale sarebbe stata l'entità delle quote, il che poteva impedire alle imprese di trarre illazioni precise dalle raccomandazioni della Commissione onde evitare che la produzione fosse eccessiva rispetto alle quote che sarebbero state loro attribuite per l'intero trimestre, non è men vero che le imprese sono state avvertite dell'intenzione della Commissione.
punto 14
Da quanto precede discende che il secondo mezzo dedotto a sostegno dell'atto introduttivo va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sul terzo mezzo dell'atto introduttivo

punto 15
La Ferriere San Carlo assume di non aver recato alcun danno alle imprese concorrenti stabilite nella Comunità economica europea, in quanto essa ha consegnato l'eccesso della produzione rispetto alle proprie quote fuori della Comunità. Essa ne deduce che la decisione impugnata, non avendo tenuto conto di questa circostanza, è in contrasto con gli artt. 3 e 4 del Trattato CECA, in particolare là dove questi impongono alla Commissione di consentire alle imprese di ottenere un minimo di risorse finanziarie, di conservare il livello dell'occupazione ed una capacità produttiva sufficiente e di garantire la promozione dell'espansione regolare e dell'ammodernamento della produzione.
punto 16
Questo mezzo va considerato come un'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti della decisione generale n. 2794/80.
punto 17
Come la Corte ha già affermato di fronte ad argomenti analoghi (sentenza 16. 2. 1982, Ferriera Padana SpA, soprammenzionata, e sentenza 7. 7. 1982, Klöckner/Commissione delle Comunità europee, 119/81, non ancora pubblicata), l'attesa della ricorrente perde di vista il vero scopo dell'art. 58 nel sistema complessivo del Trattato. Questa disposizione deve consentire alla Comunità di far fronte ad una situazione di crisi provocata dalla riduzione della domanda. Essa contempla l'istituzione di un regime di quote di produzione, destinato a ripartire equamente sul complesso dell'industria siderurgica della Comunità le conseguenze che ne derivano, mediante l'adeguamento della produzione alle ridotte possibilità di smercio.
punto 18
II risanamento del mercato cui questi provvedimenti restrittivi mirano deve consentire di conservare o di ristabilire, a lungo termine, la redditività delle imprese e di conservare quindi, il più possibile, l'occupazione che ne dipende. Contrariamente all'assunto della ricorrente, questa disposizione non impone tuttavia affatto alla Commissione l'obbligo di garantire alle singole imprese un minimo di produzione in relazione ai loro criteri di redditività e di sviluppo. Lo scopo dell'art. 58 è quello di riversare nel modo più equo possibile, sul complesso delle imprese, le riduzioni imposte dalla congiuntura economica, non già di garantire alle imprese un'occupazione minima proporzionata alla loro capacità.
punto 19
Per quanto riguarda in particolare gli artt. 2-4, nominati nell'art. 58, n. 2 e invocati dalla ricorrente, va osservato che gli scopi generali formulati da detti articoli vanno permanentemente conciliati in relazione alle circostanze economiche e che non si può quindi dare la precedenza ad uno di questi scopi a detrimento degli altri. Per quanto riguarda il richiamo alla «conservazione dell'occupazione» di cui all'art. 58, n. 2, questo riguarda un sistema di conguaglio di cui la Commissione non si è valsa. Si deve aggiungere che, istituendo il sistema delle quote, la Commissione non ha ignorato la necessità di conservare l'occupazione il più possibile, là dove ha tenuto conto del grado di utilizzazione della capacità a proposito dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80.
punto 20
Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sul quarto mezzo dell'atto introduttivo

punto 21
La ricorrente deduce che la decisione impugnata non tiene conto dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 né dell'art. 33 del Trattato CECA.
punto 22
La Corte rileva che la ricorrente non ha dedotto, a sostegno di questo mezzo, alcunché atto a suffragarlo. Ciò premesso, il mezzo può solo essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul quinto mezzo dell'atto introduttivo

punto 23
La ricorrente sostiene che la quota attribuitale per il quarto trimestre del 1980 non è stata modificata malgrado l'aumento del suo potenziale produttivo, dovuto all'installazione di un nuovo treno di laminazione. Essa deduce quindi che la decisione impugnata non tiene conto dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, degli artt. 13 e 14 della decisione 24 giugno 1981 n. 1831 (GUL 180, pag. 1), né degli artt. 14 e 15 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/CECA (GU L 191, pag. 1).
punto 24
La Corte rileva anzitutto che la sola disposizione che la ricorrente potrebbe logicamente invocare, tenuto conto del fatto che il superamento addebitatole è avvenuto nel quarto trimestre del 1980, è l'art. 4, n. 4 della decisione n. 2794/80, il quale recita: «Se, in seguito ad un programma d'investimenti debitamente dichiarato in merito al quale la Commissione non ha espresso parere negativo, l'impresa rende operativo un nuovo impianto successivamente al 1o luglio 1980, la Commissione procede ad un adeguamento della produzione di riferimento di detta impresa dopo aver accertato che la nuova possibilità di produzione così creata porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979 ...».
punto 25
La Corte rileva in secondo luogo che, dall'istruttoria ed in particolare dalle risposte della Commissione ai quesiti posti dalla Corte, le quali non sono state contraddette dalla ricorrente, si desume che, benché questa abbia presentato alla Commissione varie domande dirette a far accertare il miglioramento dei suoi impianti, solo il 26 ottobre 1982, in seguito ad una nuova ispezione effettuata dagli uffici della Commissione, ha potuto essere accertato che determinate modifiche erano state apportate agli impianti fra l'agosto del 1981 e il febbraio del 1982 e che la capacità produttiva della ricorrente era più che raddoppiata in seguito a tali lavori. Stando così le cose, con decisione trasmessa all'impresa il 22 novembre 1982, la Commissione ha proceduto all'adeguamento delle quote di produzione attribuite all'impresa a partire dal quarto trimestre del 1981, a norma dell'art. 13 della decisione n. 1831/81.
punto 26
Da quanto precede discende che la ricorrente non può affatto chiedere l'adeguamento della quota di produzione attribuitale per il quarto trimestre del 1980, che è la sola di cui si tratti nella presente causa, e che il mezzo va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul sesto mezzo dell'atto introduttivo

punto 27
La ricorrente ha infine sostenuto che la decisione impugnata è illegittima in quanto non ha tenuto conto del suo comportamento posteriore al 31 ottobre 1980, e in particolare della circostanza che essa ha chiuso lo stabilimento durante i mesi di novembre e di dicembre 1980, allo scopo di non superare le quote di produzione che le erano state attribuite.
punto 28
La Corte ritiene che questo mezzo possa essere solo respinto, anzitutto perché, anche ammettendo che fosse provata, la circostanza addotta dalla Ferriere San Carlo sarebbe comunque irrilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata e, in secondo luogo, perché dall'istruttoria emerge che l'assunto è errato in fatto: nel trimestre di cui trattasi, infatti, la ricorrente ha prodotto 3166 tonnellate nel mese di ottobre, 2194 tonnellate nel mese di novembre e 2439 tonnellate nel mese di dicembre. Non si può quindi sostenere che la ricorrente abbia cessato l'attività nei mesi di novembre e di dicembre del 1980.
punto 29
Da tutto quanto precede si desume che le conclusioni dell'atto introduttivo dirette all'annullamento della decisione impugnata vanno disattese.

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni in subordine dirette alla riduzione dell'ammenda

punto 30
La Corte rileva anzitutto che il quinto e il sesto mezzo sopra esaminati, i quali possono essere considerati dedotti a sostegno tanto della domanda di annullamento della decisione, quanto della domanda di riduzione dell'ammenda, sono stati respinti in quanto basati su assunti errati in fatto.
punto 31
In secondo luogo, benché la ricorrente abbia sostenuto che il pagamento dell'ammenda inflittale l'obbligherebbe a chiudere lo stabilimento ed a licenziare i 30 dipendenti, la Corte ritiene che questa circostanza non sia di per sé atta a consentire la riduzione dell'ammenda.
punto 32
Come essa ha infatti già affermato (sentenza 11. 5. 1983, Klöckner/Commis-sione, cause 303 e 312/81, non ancora pubblicate), il sistema delle quote di produzione sarebbe gravemente scosso se qualunque impresa, invocando lo stato di necessità causato da gravi difficoltà economiche, potesse esentarsi dalle restrizioni e superare a suo piacimento la quota di produzione attribuitale. La reazione a catena che ne seguirebbe porterebbe all'annientamento del sistema, cosicché l'art. 58 del Trattato CECA resterebbe lettera morta.
punto 33
Dall'istruttoria, e in particolare dal processo verbale della verifica effettuata dai sindaci della. Ferriere San Carlo il 21 settembre 1982, si desume inoltre che, benché la situazione finanziaria della ricorrente sia effettivamente preoccupante, il collegio sindacale ritiene che un ulteriore onere finanziario, come quello dell'ammenda inflitta dalla Commissione, potrebbe essere sopportato se l'onere stesso fosse scaglionato nel tempo. Orbene, dall'istruttoria, e in particolare dall'udienza è emerso che la Commissione è disposta a concedere dilazioni di pagamento alla Ferriere San Carlo, purché queste non siano eccessive.
punto 34
In terzo luogo, la Ferriere San Carlo ha sostenuto che l'ammenda inflittale, in quanto basata su una valutazione unitaria di 82,5 ECU per tonnellata di superamento, è in contrasto con l'art. 58, n. 4 del Trattato CECA, a norma del quale la Commissione «può infliggere, alle imprese che trasgrediscano le decisioni da essa adottate a norma del presente articolo, ammende d'ammontare al massimo pari al valore delle merci illegittimamente prodotte». Più precisamente, la ricorrente sostiene che l'importo dell'ammenda dovrebbe essere, al massimo, pari all'utile conseguito con la quantità prodotta in eccesso e si richiama, su questo punto, alla tesi svolta dalla Ferriere di Roè Volciano nell'atto introduttivo per la causa n. 234/82.
punto 35
La Corte rileva anzitutto che le sopra citate disposizioni dell'art. 58 del Trattato CECA si riferiscono alla nozione di valore delle merci legittimamente prodotte, non già a quella di margine di profitto ottenuto con le merci stesse, e in secondo luogo che il richiamo alla tesi svolta dalla Ferriere di Roè Volciano è comunque irrilevante giacché questa tesi si basa essenzialmente sul fatto che detta impresa effettua esclusivamente lavorazioni per conto terzi, il che non avviene nel caso della ricorrente. Stando così le cose, non vi era alcun motivo particolare per non attenersi alla precisa applicazione dell'art. 58 e la Commissione ha applicato esattamente l'articolo stesso.
punto 36
Infine, benché la ricorrente abbia invocato la propria buona fede, la Corte non ravvisa in proposito alcun motivo atto a giustificare la riduzione dell'ammenda.
punto 37
Da tutto quanto precede emerge che le conclusioni dirette alla riduzione dell'ammenda vanno disattese.

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni dirette ad ottenere che la Corte conceda alla ricorrente delle «condizioni e termini» che tengano conto tanto della sua situazione finanziaria, quanto della congiuntura siderurgica

punto 38
Queste conclusioni, dirette in realtà ad ottenere che la Corte faccia delle ingiunzioni alla Commissione, la quale è la sola competente per concedere alle imprese punite facilitazioni di pagamento, sono manifestamente irricevibili.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 39
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Ferriere San Carlo è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce : 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Galmot Pescatore Mackenzie Stuart Due Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1983. Per il cancelliere H.A. Rühi amministratore principale Il presidente della Quinta Sezione Y. Galmot

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