Sez. 1, Ordinanza n. 2689 del 13/12/1977 Cc. (dep. 05/01/1978) Rv. 137572 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIRITTI DELLA DIFESA - ESTENSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIRITTI DELLA DIFESA - ESTENSIONE.*
L'intervento del difensore e necessario anche nel procedimento di prevenzione, onde al medesimo devono essere riconosciuti i diritti inerenti a tale qualita, in quanto siano indispensabili per lo Esercizio del diritto di difesa. In particolare va affermato il potere del difensore di proporre autonoma impugnazione, ai sensi dell'art 192 comma terzo cod proc pen, ed il diritto dello stesso ad avere comunicazione, al pari dell'interessato, dell'avviso di deposito del provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)