Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del 22/05/2025 (Rv. 674688-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Intimazione di pagamento avente ad oggetto la c.d. TIA 2, ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sentenza del Giudice di pace – Appellabilità - Fondamento - Limiti ex art. 339, ultimo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)