diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 22129 del 16/10/2006 (Rv. 592597 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi - Aliquote contributive - Art. 59, comma 15 della legge n. 449 del 1997 - Efficacia interpretativa - Effetti sulla disciplina legale del lavoro a domicilio - Limiti - Sottoposizione al regime contributivo dei lavoratori autonomi - Rilevanza - Vincolante qualificazione dei rapporti - Esclusione - Fattispecie concernente lavoratori pantografisti.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592597-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In tema di aliquote contributive per le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, l'art. 59, comma 15 della legge n. 449 del 1997 - secondo cui gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori, aventi sede nelle zone di montagna, che esercitano la loro attività artistico-tradizionale individualmente, "sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge n. 877 del 1973 e successive modifiche, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per le relativa gestione pensionistica - ha efficacia ricognitiva, retroattiva e interpretativa della normativa preesistente, per mezzo della locuzione "sono considerati" . Nella specie, con riferimento alla disciplina legale del lavoro a domicilio, la disposizione "de qua" concorre nei termini precisati, alla identificazione del lavoro espletato da determinati lavoratori, specificamente indicati, senza modificare la normativa preesistente e limitandosi a precisarne il significato precettivo, scegliendo una fra le interpretazioni possibili (cfr Corte Cost. n. 246 e n. 480 del 1992, n. 6 del 1994) dalla quale deriva, come effetto automatico esterno, la sottoposizione al regime contributivo dei lavoratori autonomi, ivi compreso l'incremento dell'aliquota disposto dal comma 15 dell'art. 59 citato. La tipizzazione dei menzionati rapporti di lavori, ai fini contributivi, e la portata ricognitivo-retroattiva della definizione legale, non implica, di per sé, una qualificazione vincolante dei rapporti medesimi sì da attrarre sempre e comunque la disciplina di questi ultimi in quella del rapporto di lavoro autonomo, con esclusione di quella del rapporto di lavoro subordinato, senza incorrere in un vizio di incostituzionalità, non essendo consentito, al legislatore, negare la qualificazione giuridica di rapporti dei lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato (v. Corte cost. n. 121 del 1993, n. 115 del 1994). (Applicando il principio di cui in massima, la S.C. ha respinto la censura avverso la sentenza impugnata secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare lo "ius superveniens", costituito dalla legge n. 449 del 1997 che, ai fini contributivi, espressamente configurava il lavoro dei pantografisti come lavoro autonomo a domicilio, sulla base del principio per cui lo "ius superveniens" doveva trovare applicazione in ogni situazione ancora incerta e poiché, per "ratio legis" e tenore letterale, la disposizione introduceva una regolazione del regime contributivo di carattere globalmente sostitutivo ed incompatibile con la disciplina previgente).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST., Legge 29/12/1997 num. 449 art. 59 com. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)