Sez. U, Ordinanza n. 21030 del 21/06/2026 (Rv. 678860-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi che non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Consiglio di Stato, annullando un provvedimento dell'AGCM, in quanto emesso, in relazione a una condotta che presentava profili di connessione con la tutela dei dati personali, senza acquisire il parere del Garante della privacy, ritenuto obbligatorio alla luce di una lettura ampliativa dell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, avesse usurpato funzioni riservate al legislatore, non trattandosi di attività creativa di una norma inesistente, bensì di doverosa attività interpretativa con portata ricognitiva di obblighi già insiti nel quadro normativo ed ordinamentale).
Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)