Sez. 4, Sentenza n. 2846 del 10/11/1969 Ud. (dep. 18/02/1970) Rv. 113984 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -NOTIFICAZIONI - DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE PER LA NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI- DOGLIANZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA PENALE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -NOTIFICAZIONI - DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE PER LA NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI- DOGLIANZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA PENALE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della notificazione di cui a secondo comma dell'art 202 cod proc pen sussiste quando la parte limiti la sua doglianza ai soli capi del provvedimento riguardanti gli interessi civili e non gia quando l'impugnazione investe i punti della decisione riguardanti la responsabilita penale. (fattispecie in tema di impugnazione non notificata alle altre parti, relativa alla colpevolezza dell'imputato e proposta dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda). (Conf 109279, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)