Sez. 1, Sentenza n. 5074 del 06/06/1997 (Rv. 504995 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Perentorietà del termine, di decadenza, di cinque giorni per la costituzione del creditore opponente (art. 98, terzo comma legge fall.) - Incostituzionalità per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art 98 legge fall. , per pretesa violazione dell' art. 24 della Costituzione, in relazione alla natura perentoria del termine di cinque giorni per la costituzione del creditore che si è opposto alla sua esclusione - o ammissione per una somma minore - non soltanto perché il legislatore, in considerazione della natura dei diritti fatti valere in ciascun procedimento e delle finalità di questo, può regolare in termini diversi l' esercizio del diritto di difesa (fermo restando il diritto di azione per lo stesso credito in via ordinaria: Corte Cost., ordinanza n.274 del 1994), ma anche perché, essendo tempestivamente garantita al creditore opponente, in conseguenza dell' interpretazione additiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 102 del 1986) del secondo comma dello stesso art. 98 legge fall., la conoscenza del decreto del giudice delegato - provvedimento da cui decorre il termine per la notifica dell'opposizione al curatore - il terzo comma del medesimo articolo "..ha le carte in regola con l' art. 24, comma secondo, Cost."(Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 1986).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)