diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 21/09/1996 (Rv. 499689 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Vendita diretta dei propri prodotti da parte del socio in base a norma regolamentare - Mandato con rappresentanza conferito dalla cooperativa - Configurabilità - Responsabilità del socio - Estremi - Limiti.
Stato
decisa il 1996-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499689-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)

Allorquando il socio di una cooperativa di produttori, avvalendosi di una norma regolamentare, tratta direttamente per la vendita dei propri prodotti, agisce come mandatario con rappresentanza, ossia in nome e per conto della cooperativa. Pertanto, le vendite effettuate dai soci devono essere considerate vendite della cooperativa, senza, però, escludersi che il socio che aliena direttamente i beni conferiti possa rispondere della scelta del contraente (nel caso in cui tale scelta sia a lui esclusivamente imputabile e nei limiti in cui sia configurabile una violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ.), con una responsabilità diversa da quella relativa alla solvibilità dei terzi contraenti, la quale potrebbe sussistere solo in caso di espressa pattuizione (art. 1715 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1715, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)