Sez. 2, Sentenza n. 4536 del 26/08/1985 (Rv. 441996 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ AI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE O DI STRUMENTO URBANISTICO AD ESSO ASSIMILABILE - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITÀ AL COMUNE DI GROTTAMINARDA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ AI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE O DI STRUMENTO URBANISTICO AD ESSO ASSIMILABILE - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITÀ AL COMUNE DI GROTTAMINARDA.*
Le Disposizioni dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, essendo applicabili ai comuni sprovvisti di piano regolatore o di strumento urbanistico ad esso assimilabile, non possono trovare applicazione nel comune di grottaminarda, provvisto del piano di ricostruzione approvato con d.m. n. 2435 del 21 maggio 1963, in quanto tale piano (cui si affianca e si coordina il più limitato strumento urbanistico costituito dal piano di zona di cui alla delibera consiliare del 1963, approvato il 17 febbraio 1964 dal Provveditorato alle OO.PP. Di Napoli) ha struttura e contenuto non dissimili da quelli di un piano regolatore ed efficacia di piano particolareggiato. (V 3591/74, mass n 372099).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)