Sez. 1 - , Ordinanza n. 36465 del 13/12/2022 (Rv. 666526 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Attività svolta dal liquidatore per la presentazione della domanda di concordato - Fallimento - Ammissione del credito in prededuzione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
La presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del liquidatore di una società non costituisce attività suscettibile di determinare la nascita di un credito assistito dalla prededuzione funzionale ex art. 111 l. fall., poiché il predetto organo, alla stregua di un amministratore, non è un terzo che collabora con l'ente in funzione degli interessi della massa, ma un soggetto che si identifica funzionalmente con l'ente e agisce per esso.
Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)