Sez. 1, Sentenza n. 484 del 16/02/1966 (Rv. 320963 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Determinante, al fine di stabilire se sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare al genitore, esercente la patria potesta sui figli minori, per promuovere un giudizio in loro rappresentanza e, sotto il profilo sostanziale, la contrapposizione fra Atti e negozi di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il relativo criterio distintivo si fonda sulla diversa intensita degli effetti economici, sono di ordinaria amministrazione gli Atti ed i negozi che riguardano la conservazione o il miglioramento del patrimonio o la regolamentazione e la disponibilita delle rendite, sono di straordinaria amministrazione gli Atti ed i negozi che incidono direttamente sul patrimonio del minore con modificazioni o trasferimenti idonei a determinare perdita o diminuzione, ovvero ad alternarne o modificarne la struttura e la consistenza. Analogamente, sotto il profilo processuale, l'Esercizio dell'Azione giudiziaria, in rappresentanza del figlio minorenne, da parte del genitore esercente la patria potesta, va qualificato atto eccedente o meno l'ordinaria amministrazione in relazione alla natura del rapporto giuridico che Forma oggetto della controversia. In particolare, se l'Esercizio dell'Azione persegue soltanto il fine di conservare o migliorare il patrimonio o un bene che di questo faccia parte, si verte in tema di atto di ordinaria amministrazione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)