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Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 08/03/1984 (Rv. 433701 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE - INDICAZIONE DI TUTTI GLI ESTREMI OCCORRENTI PER LA TRASCRIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433701-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE - INDICAZIONE DI TUTTI GLI ESTREMI OCCORRENTI PER LA TRASCRIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella compravendita immobiliare, ai fini dell'identificazione dell'oggetto del contratto, è sufficiente che non sussistano o non possano sussistere dubbi tra le parti circa il bene cui fa riferimento la convenzione, mentre non è necessario che siano ivi indicati tutti gli estremi occorrenti per la trascrizione, che serve solo a rendere opponibile la vendita ai terzi. (V 895/77, mass n 384501; (Conf 1811/81, mass n 412492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)