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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 94 del 1994

Decisione
decisa il 1994-03-07, depositata il 1994-03-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:94
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20238

  • Impiego pubblico
  • Indennità di fine rapporto
  • Base di calcolo
  • Indennità integrativa speciale
  • Non computabilità nell'indennità di buonuscita degli iscritti all'o.p.a.f.s.
  • 'Ius superveniens' modificativo della normativa censurata
  • Necessità di riesame della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Per effetto della sopravvenuta L. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della sent. n. 243/1993 della Corte costituzionale, sono state introdotte norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, espressamente riferite anche agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - si rende necessario il riesame, da parte del giudice remittente, della rilevanza della questione di costituzionalità concernente la previgente normativa che escludeva l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. (Restituzione degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959, n. 324 - come sostituito dall'art. 1, comma primo, L. 3 marzo 1960, n. 185 - nonché dell'art. 14, comma primo, L. 14 dicembre 1973, n. 829, e dell'art. 1, comma settimo, L. 22 dicembre 1980, n. 885). - V. S. n. 243/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93), emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n. 185, nonché dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita; che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; che su analoga questione la Corte si è pronunziata con sentenza n. 243 del 1993; che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti"; che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata, anche con espresso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato; che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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