Sez. 1, Sentenza n. 5228 del 27/02/1973 Ud. (dep. 05/07/1973) Rv. 124534 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SEMPLICE AMOTIO O ABLATIO - FURTO CONSUMATO - SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SEMPLICE AMOTIO O ABLATIO - FURTO CONSUMATO - SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA - IRRILEVANZA.*
Si ha furto consumato e non tentato anche nell'ipotesi di semplice amotio o ablatio, per cui la sottrazione deve ritenersi avvenuta tutte le volte che la cosa, pur rimanendo nell'ambito del detentore, sfugga alla disponibilita di quest'ultimo. La sorveglianza della polizia, che interviene a sottrazione avvenuta per recuperare la refurtiva e impedire al ladro di assicurarsi l'impunita, non puo far degradare in tentativo un reato che e gia pervenuto allo stato di consumazione nonostante la presenza della forza pubblica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)