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Sez. 2, Sentenza n. 21855 del 27/10/2015 (Rv. 636876 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di compravendita immobiliare - Dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia - Provenienza dalla parte - Necessità ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c. - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636876-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una dichiarazione del difensore del promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)