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Sez. 5 - , Sentenza n. 15167 del 16/07/2020 (Rv. 658426 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Omessa presentazione della dichiarazione – Metodo induttivo - Ricorso alle presunzioni "supersemplici" – Ammissibilità – Effetti – Inversione dell’onere della prova – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658426-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso, in mancanza di dichiarazione, nei confronti di un commerciante ambulante, sull'erroneo presupposto che spettasse all'Ufficio dimostrare la preordinazione alla cessione dei beni delle esportazioni effettuate dal contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)