Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4345 del 19/03/2012 (Rv. 621751 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Mandato alle liti (procura) - Sottoscrizione da parte del difensore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito - Rilascio di nuovo mandato a difensore iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., la norma speciale di cui all'art. 47, primo comma, dello stesso codice, con la conseguenza che questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)