diritto.io

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA

Testo in vigore al

Art. 234

Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Art. 235

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

Art. 236

(abrogato)

Art. 237

(abrogato)

Art. 238

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Art. 239

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Art. 240

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

Art. 241

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del trattato.

Art. 242

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

Art. 243

L'Assemblea (102*) si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

Art. 244

La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente trattato.

Art. 245

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.

Art. 246

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del trattado quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3.

Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 247

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Art. 248

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN (1*) Titolo modificato dall'articolo G.1 del trattato sull'Unione europea (in appresso TUE). Il lettore troverà in appresso la versione modificata completa del trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale risulterà dell'entrata in vigore del titolo II TUE. Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea (articoli G.1 a 84). (2*) Così modificato dall'articolo G.2 TUE. (3**) Così modificato dall'articolo G.3 TUE. (4***) Così inserito dall'articolo G.4 TUE. (5*) Così inserito dall'articolo G.5 TUE. (6**) Così modificato dall'articolo G.6 TUE. (7***) Così inserito dall'articolo G.7 TUE. (8***) Con inserto dell'articolo G.7 TUE. (9****) Così modificato dall'articolo G.8 TUE. (10*****) Articoli 7, 7 A, 7 B e 7 C: ex articoli 8, 8 A, 8 B e 8 C (articolo G.9 TUE). (11*) Parte seconda così inserita dall'articolo G.C TUE. (12*) Parte terza che raggruppa le ex Parti seconda e terza (articolo G.D TUE). (13*) Prima frase così modificata dall'articolo G.10 TUE. (14*) Paragrafo 2 così modificato dall'articolo G.11 TUE. (15**) Paragrafo 2 così modificato dall'articolo G.12 TUE. (16*) Così modificato dall'articolo G.13 TUE. (17*) Titolo modificato dall'articolo G.14 TUE. (18*) Articoli da 73 A a 73 H così inserito dall'articolo G.15 TUE. (19*) Articoli da 73 A a 73 H così inseriti dall'articolo G.15 TUE. (20*) Articoli da 73 A a 73 H così inserito dall'articolo G.15 TUE. (21*) Così modificato dall'articolo G.16 TUE. (22*) Titolo introdotto dall'articolo G.17 TUE. (23*) Lettera d) così inserita dall'articolo G.18 TUE. (24*) Così modificato dall'articolo G.19 TUE. (25*) Così modificato dall'articolo G.20 TUE. (26**)Così modificato dall'articolo G.21 TUE. (27***)Paragrafo così modificato dall'articolo G.22 TUE. (28****) Così inserito dall'articolo G.23 TUE. (29*) Così inserito dall'articolo G.24 TUE. (30**) Nuovo titolo così inserito dall'articolo G.25 TUE, in sostituzione del titolo II, articoli da 102 A a 109. (31*) Nuovo titolo così inserito dall'articolo G.26 TUE, in sostituzione del capo 4 del titolo II, articoli da 110 a 116. (32**)Così modificato dall'articolo G.28 TUE. (33***) Così modificato dall'articolo G.30 TUE. (34*) Titolo così introdotto dall'articolo G.32 TUE. (35**) Primo comma così modificato dall'articolo G.33 TUE. (36*) Così modificato dall'articolo G.34 TUE. (37**) Così modificato dell'articolo G.35 TUE. (38***) Capo 3 (articoli 126 e 127) così introdotti dall'articolo G.36 TUE. Ex articoli 126 e 127 senza oggetto. (39*) Così inserito dall'articolo G.37 TUE. Ex articolo 128 senza oggetto. Ex articoli 129 e 130 diventati articoli 198 D e 198 E. (40*) Così inserito dall'articolo G.38 TUE. (41*) Così inserito dall'articolo G.38 TUE. (42**) Ex titolo V, così modificato dall'articolo G.38 TUE. (43*) Ex titolo VI, così modificato dall'articolo G.38 TUE. (44*) Ex titolo VII, così modificato dall'articolo G.38 TUE. (45*) Così inserito dall'articolo G.38 TUE. (46*) Così modificato dall'articolo G.39 TUE. (47*) Secondo comma così modificato dall'articolo G.40 TEU. (48**) Così inserito dall'articolo G.41 TUE. (49**) Così inserito dall'articolo G.41 TUE. (50**) Così inserito dall'articolo G.41 TUE. (51*) Per quanto riguarda la seconda frase di questo comma, vedere anche articolo 10, paragrafo 3 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo. (52**) Terza frase del secondo comma così inserito dall'articolo G.42 TUE. (53***) Così modificato dall'articolo G.43 TUE. (54*) Così modificato dall'articolo G.46 TUE. (55*) Così modificato dall'articolo G.48 TUE. (56*) Così modificato dall'articolo G.48 TUE. (57**) Così modificato dall'articolo G.49 TUE. (58*) Così modificato dall'articolo G.50 TUE. (59**) Così modificato dall'articolo G.51 TUE. (60*) Così modificato dall'articolo G.52 TUE. (61**) Così modificato dall'articolo G.53 TUE. (62***) Così modificato dall'articolo G.54 TUE. (63****) Così modificato dall'articolo G.55 TUE. (64*) Così modificato dall'articolo G.56 TUE. (65**) Così modificato dall'articolo G.57 TUE. (66***) Così modificato dall'articolo G.58 TUE. (67*) Sezione quinta (articoli da 188 A a 188 C, ex articoli 206 e 206 bis) così inserita dall'articolo G.59 TUE. (68*) Così modificato dall'articolo G.60 TUE. (69**) Così inserito dall'articolo G.61 TUE. (70*) Così inserito dall'articolo G.61 TUE. (71*) Così inserito dall'articolo G.61 TUE. (72*) Così modificato dall'articolo G.62 TUE. (73**) Così modificato dall'articolo G.63 TUE. (74*) Così modificato dall'articolo G.64 TUE. (75**) Così modificato dall'articolo G.65 TUE. (76*) Così modificato dall'articolo G.66 TUE. (77**) Capo 4 (articoli da 198 A a 198 C) così inserito dall'articolo G.67 TUE. (78*) Capo 5 (articoli 198 D e 198 E, ex articoli 129 e 130) così inserito dall'articolo G.68 TUE. (79**) Così modificato dall'articolo G.69 TUE. (80***) Così modificato dall'articolo G.71 TUE. (81****) Così inserito dall'articolo G.72 TUE. (82*) Così modificato dall'articolo G.73 TUE. (83**) Ex articolo 206 ter, così modificato dall'articolo G.74 TUE. (84*) Così modificato dall'articolo G.76 TUE. (85**) Così inserito dall'articolo G.77 TUE. (86*) Così modificato dall'articolo G.78 TUE. (87*) Così modificato dall'articolo G.79 TUE. (88*) Così modificato dall'articolo G.80 TUE. (89*) Così inserito dall'articolo G.81 TUE. (90**) Così modificato dall'articolo G.82 TUE. (91***) Così modificato dall'articolo G.84 TUE. (92*) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 dell'AUE, perragioni storiche il termine «Assemblea» non è stato sostituito dai termini «Parlamento europeo».