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Sez. L, Sentenza n. 4318 del 23/06/1983 (Rv. 429217 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RIGETTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONFERMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE SULLA MERA CONSIDERAZIONE DELL'AVVENTATEZZA DELL'IMPUGNAZIONE DESUNTA DAL RIGETTO DI ESSA - INAMMISSIBILITÀ - INDAGINI PREVIAMENTE NECESSARIE.*
Stato
decisa il 1983-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429217-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RIGETTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONFERMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE SULLA MERA CONSIDERAZIONE DELL'AVVENTATEZZA DELL'IMPUGNAZIONE DESUNTA DAL RIGETTO DI ESSA - INAMMISSIBILITÀ - INDAGINI PREVIAMENTE NECESSARIE.*

Nel caso in cui la sentenza che ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione d'Invalidità sia confermata dal giudice d'appello, quest'ultimo non può condannare il lavoratore al rimborso delle spese del grado in favore dell'i.N.P.S. sulla base della generica considerazione dell'avventatezza del gravame, desunta dalla semplice reiezione dell'impugnativa, ma, a norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. deve compiere una precisa indagine per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, in ordine alla sussistenza delle infermità denunciate e diagnosticate secondo la documentazione sanitaria in Atti, e, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, alla consapevolezza dell'assicurato relativa all'assenza o all'insufficienza invalidante di tali infermità nonché alla manifesta sproporzione, secondo la comune esperienza, tra l'incidenza invalidante di esse e la pretesa riduzione della capacità di guadagno, attraverso un esame totale e correlato di tutte le risultanze istruttorie, in esse comprese le consulenze sia d'ufficio che di parte.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)