Sez. 3, Sentenza n. 11081 del 28/11/1975 Ud. (dep. 26/10/1976) Rv. 134677 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE DI TALI BENEFICI IN APPELLO - NECESSITA DI UNA SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE DI TALI BENEFICI IN APPELLO - NECESSITA DI UNA SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME.*
I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna possono essere concessi nel giudizio di primo grado anche senza specifica richiesta dell'imputato, ma, dati i limiti dell'appello, non possono essere concessi dal giudice di appello, se nei motivi di gravame non sia stata espressa una specifica doglianza al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)