Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 01/02/1995 (Rv. 490166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Giudizio di risarcimento danni da fatto illecito - Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto - Litisconsorzio processuale fra le parti - Sussistenza - Impugnazione principale della parte ritenuta responsabile in primo grado - Impugnazione incidentale tardiva delle altre parti - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Nel giudizio di risarcimento del danno per atto illecito, la chiamata in causa, da parte del convenuto, di un terzo dal quale pretenda di essere garantito, instaura un litisconsorzio di natura processuale tra l'attore, il convenuto ed il terzo. Pertanto, il gravame principale proposto da una delle parti, ritenuta responsabile nella sentenza di primo grado, concerne l'intera controversia anche nei confronti delle altre, che possono proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)