Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 156 Rimozione
1. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.
Capo IV. Della mutilazione e della simulazione d'infermita'
Art. 157 Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare
1. Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.
Art. 158 Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare
1. Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
3. Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 159 Simulazione d'infermita'
1. Il militare, che simula infermita' o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorita' militare, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.
Art. 160 Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:
1° agli iscritti di leva;
2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.
Art. 161 Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare
1. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
Art. 162 Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato
1. Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
2. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'. L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.
Art. 163 Pena militare accessoria
1. Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Capo V. Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari
Art. 164 Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare
1. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
Art. 165 Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare
1. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.16
Art. 166 Acquisto o ritenzione di effetti militari
1. Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.16
Capo VI. Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari
Art. 167 Distruzione o sabotaggio di opere militari
1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.55
2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.
Art. 168 Danneggiamento di edifici militari
1. Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Art. 169 Distruzione o deterioramento di cose mobili militari
1. Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
2. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare e' da due a cinque anni; e puo' estendersi fino a quindici anni, se dal fatto e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia piu' atto al servizio cui era destinato.
Art. 170 Fatti colposi
1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 171 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entita' del danno
1. Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto e' derivato un danno di rilevante entita';
2° la pena e' diminuita, se, per la particolare tenuita' del danno, il fatto risulta di lieve entita'.
Art. 172 Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato
1. Il militare, che, senza necessita', uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Titolo terzo. Dei reati contro la disciplina militare
Capo I. Della disobbedienza
Art. 173 Nozione del reato e circostanza aggravante
1. Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.
Capo II. Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare
Art. 174 Rivolta
1. Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':
1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
3. La condanna importa la rimozione.
4. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
Art. 175 Ammutinamento
1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni.
3. Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi.
4. La condanna importa la rimozione.
5. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Art. 176 Provocazione del superiore
1. Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.