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Sez. U - , Sentenza n. 16957 del 27/06/2018 (Rv. 649493 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Annullamento prefettizio della trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero - Questione pregiudiziale incidentale di “status” - Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649493-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La questione relativa alla legittimità dell'atto del Prefetto che, in forza dei poteri di vigilanza sul Sindaco, abbia ordinato all'Ufficiale dello stato civile di annullare la trascrizione, nei relativi registri, di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, ritenendolo inesistente per la mancanza del requisito indefettibile della diversità di genere della coppia, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa, poiché la soluzione della controversia comporta l'esame, in via pregiudiziale, quale antecedente logico necessario, della validità nel nostro ordinamento del matrimonio contratto all'estero, che, riguardando una questioni di "status", ex art. 8, comma 2, c.p.a. è esclusivamente riservata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 com. 2 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)