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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 63 Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703)

1. Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

2. Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

3. Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

4. L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.1618

Art. 64 Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703

1. Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.17

Sezione 4ª. Dei giudizi sui reclami degli impiegati

Sezione 5ª. Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.

Art. 66 Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonche' dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilita' dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

2. Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

Sezione 6ª. Dell'appello contro le decisioni della Sezione del contenzioso contabile.

Sezione 7ª. Della revocazione

Sezione 8ª. Dell'annullamento

Sezione 9ª. Norme comuni

Titolo III. Disposizioni transitorie e generali.

Capo I. Disposizioni transitorie.