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Sez. 3, Sentenza n. 4419 del 10/07/1980 (Rv. 408294 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - NOTIFICA O PROVA DELLA SUA CONOSCENZA DELLA AVVENUTA DISPOSIZIONE DEL CREDITO - PLURALITA DI CESSIONI - NOTIFICAZIONE DELLA PRIMA - PREVALENZA - ANNOTAZIONE EX ART 2843 COD CIV - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408294-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - NOTIFICA O PROVA DELLA SUA CONOSCENZA DELLA AVVENUTA DISPOSIZIONE DEL CREDITO - PLURALITA DI CESSIONI - NOTIFICAZIONE DELLA PRIMA - PREVALENZA - ANNOTAZIONE EX ART 2843 COD CIV - ININFLUENZA.*

La formalita dell'annotamento prevista dall'art 2843 cod civ ha effetto costitutivo solo in ordine al trasferimento dell'ipoteca, e non del credito garantito; pertanto, per il caso di cessione del credito, anche se garantito da ipoteca, nei rapporti col debitore ceduto (che non assume la qualita di terzo), e sufficiente, per rendere opponibile a lui la cessione, soltanto la notifica o la prova della sua conoscenza dell'avvenuta disposizione del credito, con la conseguenza che, in caso di pluralita di cessioni, prevale quella notificata per prima, pur se non annotata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)