Sez. L, Sentenza n. 9764 del 25/07/2000 (Rv. 538790 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE | Aziende municipalizzate - Disciplina ex art. 2093, comma secondo, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE
Le aziende municipalizzate, pur essendo prive di personalità giuridica e dotate soltanto di autonomia amministrativa, rientrano nella previsione dell'art. 2093, comma secondo, cod. civ. (relativa agli enti pubblici economici) in quanto integrano strutture di tipo imprenditoriale, distaccate dall'organizzazione pubblicistica del Comune che le istituisce e svolgono, indipendentemente sia dalla rilevanza degli interessi generali loro affidati sia dall'espletamento dei relativi compiti in regime di concorrenza ovvero di monopolio, una attività economica con ampia libertà e autonomia patrimoniale, nonché con modalità e strumenti di tipo privatistico, anche in forza di espressa qualificazione normativa. (Fattispecie relativa all'AMNU - ora AMA - azienda municipalizzata istituita dal Comune di Roma, con delibera n. 4749 del 1984, per la gestione del servizio di nettezza urbana nell'ambito del territorio comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)