Sez. 2, Sentenza n. 388 del 09/02/1973 (Rv. 362341 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
In Sede di regolamento di Competenza, la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena podesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti, e puo, quindi, rilevare di ufficio le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito pure se queste non siano state oggetto di esame nella sentenza denunciata; puo, del pari, procedere, al solo fine di stabilire quale sia l'organo giurisdizionale competente e senza alcuna indagine sulla fondatezza della pretesa, alla interpretazione della domanda. (V 2279/71, mass n 351455; 1102/71, mass n 351171).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)