Sez. L, Sentenza n. 2803 del 12/02/2015 (Rv. 634594 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Fruizione dei congedi ex artt. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 2, comma 6, del d.m. 21 luglio 2000, n. 278 - Mera comunicazione al datore di lavoro - Sufficienza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il diritto potestativo alla fruizione dei congedi ex artt. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 2, comma 6, del d.m. 21 luglio 2000, n. 278, è esercitabile, da parte del lavoratore, per motivi di urgenza, sulla base della mera comunicazione al datore di lavoro della volontà di usufruirne, unicamente nei casi di decesso o di grave infermità del coniuge o del familiare convivente, salva la successiva prova o verifica dei relativi elementi costitutivi, sicché, negli altri casi, il lavoratore non può assentarsi senza previamente porre il datore di lavoro in condizione di controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni della richiesta e di formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale di esso, in quanto la fruizione arbitraria dei congedi impedirebbe l'esercizio del potere di direzione e di organizzazione dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 21/07/2000 num. 278 art. 2 com. 6, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)