Sez. 5, Sentenza n. 2352 del 01/07/1983 Cc. (dep. 02/08/1983) Rv. 160116 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - TERMINE DI DURATA - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PER IL REATO "RITENUTO IN SENTENZA" - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - TERMINE DI DURATA - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PER IL REATO "RITENUTO IN SENTENZA" - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE.*
Il computo del termine di carcerazione preventiva, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere effettuato con riguardo alla pena edittale prevista per il reato "ritenuto in sentenza", tenendo conto del risultato del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti. (Conf mass n 151621; (Conf mass n 151622, Cass sez un 28 novembre 1981, ric gregorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)