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Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007 (Rv. 598036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE | Ambasciata - Organo esterno dello Stato estero - Configurabilità - Potere di rappresentanza in giudizio relativamente a rapporti privatistici - Facoltà per la parte di citare direttamente lo Stato - Notifica ex art. 151 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598036-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE

Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l'attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l'ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all'organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell'ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di "circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità" che giustificano la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)