Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15241 del 16/07/2020 (Rv. 658529 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Richiesta di condono ex art. 9 l. n. 289 del 2002 – Emendabilità – Condizioni - Errore materiale – Caratteristiche – Distinzioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di condono fiscale, la richiesta di definizione automatica presentata ai sensi dell'art. 9 l. n. 289 del 2002 è emendabile laddove rechi un errore materiale, consistente in una discordanza tra l'intendimento dell'autore e la sua esteriorizzazione, mentre, qualora contenga un'errata indicazione dei dati che esprimono la volontà negoziale, il contribuente può far valere l'errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell'essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall'art. 1427 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso che la presentazione dell'istanza di condono recante l'indicazione del "codice 2", corrispondente a "dichiarazione validamente presentata", al posto del pertinente "codice 1", corrispondente a "dichiarazione omessa", integrasse un mero errore formale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1324, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)