Sez. 5, Ordinanza n. 27098 del 18/10/2024 (Rv. 672733-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO
DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione merito" - Conseguenze - Fattispecie.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, riscontrando l'erronea applicazione della regula iuris relativa al criterio di tassazione, aveva rinviato all'ufficio ritenuto competente, anziché decidere nel merito, riconducendo a diritto la liquidazione).
Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)