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Sez. 3, Sentenza n. 82 del 10/01/1975 (Rv. 373234 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AI FAMILIARI DELL'ASSEGNATARIO DEFUNTO - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373234-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AI FAMILIARI DELL'ASSEGNATARIO DEFUNTO - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICABILITA.*

Le tre condizioni nel cui concorso l'art 25 del DPR 17 gennaio 1959 n 2 riconosce il diritto alla cessione in proprieta degli alloggi economici e popolari a favore dei familiari dell'assegnatario deceduto (convivenza con l'assegnatario al momento della morte, Mancanza di autonomia economica ed attualita del godimento dell'alloggio) riguardano tutte le categorie di familiari contemplate (coniuge superstite, discendenti entro il terzo grado ed ascendenti) e non soltanto gli ascendenti, da ultimi elencati nella norma.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)