Sez. 1, Sentenza n. 5763 del 05/11/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206770 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Soggetto condannato in via definitiva e rimasto in regime di arresti domiciliari - Richiesta di autorizzazione ad allontanarsene per l'effettuazione di accertamenti sanitari - Autorità competente a provvedere - In applicazione analogica dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, è il magistrato di sorveglianza e non il giudice dell'esecuzione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nel caso di soggetto il quale, condannato in via definitiva a pena detentiva, sia rimasto di fatto in regime di arresti domiciliari, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza su una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al magistrato di sorveglianza, in applicazione analogica (attesa l'anomalia della situazione), dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, autorizzare l'allontanamento del soggetto summenzionato dal luogo di attuazione degli arresti domiciliari per l'effettuazione di accertamenti sanitari. (Nello stesso senso sez. I, c.c. 10 dicembre 1996 n. 6603, confl. comp. in proc. Scannella).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)