diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 24/03/1983 (Rv. 426929 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO SUDDETTO - GIUDIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426929-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO SUDDETTO - GIUDIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In tema di locazione di immobili urbani, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone), continuano ad applicarsi - tanto in primo grado che in appello - le leggi precedenti, con la conseguenza che, qualora il conduttore abbia in via riconvenzionale richiesto l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la statuizione del giudice deve basarsi sulla legge 27 gennaio 1963 n. 19 e non sull'art. 69 della richiamata legge n. 392 del 1978. (V 2060/82, mass n 419918; (V 6691/81, mass n 417558).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)