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Sez. L, Sentenza n. 8053 del 24/07/1999 (Rv. 528949 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Nozione - Elemento naturale del negozio - Configurabilità - Conseguenze - Eventuali limitazioni per il preponente - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 1999-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528949-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA

Il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 cod. civ. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 cod. civ., l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità di affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)