Sez. L, Sentenza n. 576 del 29/01/1990 (Rv. 465042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - ECCEZIONI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ANALOGICA OD ESTENSIVA - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'IMPORTO DEI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - ECCEZIONI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ANALOGICA OD ESTENSIVA - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'IMPORTO DEI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI.*
Alla stregua dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - interpretato secondo i comprimari criteri dell'elemento letterale e dalla ratio legis, quale rivelata dall'esame dei relativi lavori preparatori - la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa comprende tutte le erogazioni fatte dai datori di lavoro e favore (diretto o indiretto, attuale o potenziale) dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse soltanto le eccezioni tassativamente indicate dallo stesso articolo, la cui elencazione è insuscettibile non solo d'interpretazione analogica ma anche d'interpretazione estensiva. (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito, che aveva ritenuto escluso dalla detta retribuzione imponibile l'importo dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro per la copertura dei rischi extraprofessionali dei dipendenti). (Conf 3761/87, mass n 452692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)