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Sez. 3 - , Sentenza n. 29091 del 04/04/2019 Cc. (dep. 03/07/2019) Rv. 276756 - 02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere - Divieto della "reformatio in pejus" - Principio generale - Applicabilità in sede di riesame - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276756-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione cautelare, in caso di istanza di riesame di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trova applicazione il divieto di "reformatio in pejus", che costituisce un principio di portata generale. (Conf. Sez. 1, n. 1805/1993, Rv. 195647).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)