Sez. 1, Sentenza n. 32722 del 04/07/2003 Cc. (dep. 04/08/2003) Rv. 226179 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Termine - Tassatività relativamente al compimento delle indagini - Limitazione a quelle dalle quali deve risultare l'evidenza della prova - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al compimento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)