Sez. 1, Sentenza n. 3394 del 13/12/1973 (Rv. 367347 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA TRA IL SOGGETTO PASSIVO E L'APPALTATORE DELL'IMPOSTA - ANNOVERABILITA. *
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA TRA IL SOGGETTO PASSIVO E L'APPALTATORE DELL'IMPOSTA - ANNOVERABILITA. *
Ai fini della Competenza per materia ex art 9 cod proc civ, per lite tributaria deve intendersi ogni contestazione che si svolga fra l'ente impositore ed il soggetto passivo del tributo in Sede di cognizione ovvero di esecuzione, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto in giudizio come oggetto specifico della pretesa, sia che la controversia riguardi l'esistenza o l'esigibilita o la misura del tributo, sia ch'essa riguardi la validita o regolarita formale degli Atti di accertamento o del procedimento esecutivo. Di tali requisiti, non puo dirsi mancante, nel soggetto che pretende il pagamento, la qualita di ente titolare della pretesa fiscale, allorche si tratti di lite instaurata con l'appaltatore dell'imposta anziche con l'ente impositore (nella specie, rispettivamente, una societa appaltatrice del servizio comunale affissioni e pubblicita, ed il comune). A seguito della stipulazione del contratto di appalto, invero, l' appaltatore viene ad acquistare potesta pubbliche, in modo da porsi nella medesima posizione della pa riguardo al rapporto d'imposta, come si desume, fra l'altro, dall'art 78 del tu sulla finanza locale, secondo cui l'appaltatore del servizio di riscossione delle imposte subentra in tutti i diritti ed obblighi del comune verso il contribuente e conserva per il periodo di un anno, dopo la cessazione dell'appalto, il diritto di escutere i debitori morosi con i privilegi fiscali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 78, Legge 26/10/1972 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)