Sez. L - , Ordinanza n. 12499 del 24/06/2020 (Rv. 658002 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo determinato - Divieto di apposizione del termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza ex art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni, poiché l'articolo in questione costituisce norma imperativa, la cui "ratio", diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sussiste anche ove il contratto a termine sia stato stipulato con una P.A.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/2004 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)